na sola riga, dov'e' stabilito che si abroga il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012 n. 9 che stabiliva che ''sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non puo' essere stabilito in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare''. In sostanza, cancellato il tetto massimo della retribuzione dei dirigenti generali dell'amministrazione regionale.