Secondo quanto rende noto Palazzo Chigi, l’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
“La misura ha l’obiettivo di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall’Unione Europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai Trattati – spiega la Presidenza del Consiglio – Vengono mobilitati, a questo scopo, 142 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d’Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale”.
Le regole sono state fissate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, con un decreto attuativo delle norme introdotte in materia dal Dl 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2011), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2012.
Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato” chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; chi vive solo con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat); chi è membro di una minoranza nazionale. Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”.
Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Ogni Regione stabilirà con un decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento attuativo della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus.
Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza alla Regione competente che successivamente comunicherà l’ammissione al bonus, nei limiti delle risorse disponibili stanziate. All’Abruzzo vanno 4 milioni, al Molise 1, alla Basilicata 2, alla Campania 20, alla Calabria 20, alla Puglia 10, alla Sicilia 65 e alla Sardegna 20. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
Si perde il diritto al bonus quando il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Nei casi di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell’utilizzo in misura superiore all’importo concesso, l’ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato nè con altre misure di sostegno comunitario. Il testo del decreto è disponibile sul sito Internet www.ministrocoesioneterritoriale.it