E’ una sentenza destinata a costituire un precedente quella emessa dal giudice monocratico di Marsala Lorenzo Chiaramonte che ha assolto dalla guida in stato di ebbrezza alcolica un 54enne partannese, Maurizio Gagliano, perché questi, quando fu condotto al Pronto soccorso di Castelvetrano a seguito di un incidente stradale, non fu avvertito della facoltà di nominare un legale dopo che la polizia stradale aveva chiesto ai medici di effettuare l’esame del sangue per accertare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Di queste ultime non c’era traccia, ma il tasso alcol era superiore al limite stabilito dalla legge. Gagliano finì, quindi, sotto processo.
Davanti al giudice Chiaramonte, però, l’avvocato difensore Enza Pamela Nastasi ha sollevato la questione del mancato avviso al suo cliente a nominarsi un legale. Se chiesto da un’autorità, infatti, il prelievo del sangue e le analisi costituiscono un “atto irripetibile”. “Tale avvertimento – spiega l’avvocato Nastasi - è ritenuto obbligatorio tutte le volte in cui l'esame ematico viene effettuato non perché ritenuto necessario dai medici a fini diagnostici, ma in quanto richiesto dalle forze dell’ordine”. Nel caso specifico, nel sangue di Maurizio Gagliano, come detto, non risultò presenza di sostante stupefacenti, ma un tasso di alcool di 2,30 grammi per litro, quindi, superiore al limite previsto dalla legge, che è di 1,50 per litro di sangue.
Ricordiamo comunque che rifiutarsi di sottoporsi all'alcol test è reato, così come il rifiuto di sottoscrivere il modulo del consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale. Si tratta di un comportamento che, in modo implicito e indiretto, costituisce un rifiuto all'alcol test. A chiarirlo è la Cassazione con la recente sentenza n. 9391/17.
In particolare, ricorda il portale 'laleggepertutti.it', l'automobilista compie reato poiché il suo comportamento viene considerato come se venisse sorpreso con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge. Quindi, si applicano le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.
A tal proposito, è utile ricordare che da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità.
Da 0,81 a 1,5 g/l si passa invece al penale, ma la sanzione è lieve e comporta un'ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico va da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca dell'auto.
Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest dunque viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l e, pertanto, subisce un'ammenda da 1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la definitiva confisca dell'automobile (salvo nel caso in cui guidi un'auto di proprietà altrui).
Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, tuttavia, in caso di rifiuto a sottoporsi al test dell'alcol è possibile ottenere l'archiviazione del procedimento penale e la non applicazione della pena per "tenuità del fatto". Non diverso è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta di prestare consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico. Secondo la Cassazione, tale condotta equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, essendo evidente che "attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato", necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, "l'imputato impedisce deliberatamente l'accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto".
Con la stessa sentenza in commento, la Suprema Corte aggiunge inoltre che l'aggravante di "aver provocato un incidente stradale", che si applica in caso di guida in stato di ebbrezza, non scatta invece in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, un principio già affermato in passato.