Per il CIR, i Comuni siciliani potranno elevare sanzioni fino a 5mila euro. Lo prevede il Decreto Assessoriale n. 1783 del 27 luglio 2022 e la circolare n. 27026 del 10 agosto 2022 (in attuazione del D.L. 30 aprile 2019 n. 34) entrambi emanati dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana per fornire indicazioni chiare e univoche sul nuovo Codice Identificativo Regionale.
Il CIR è il codice identificativo regionale delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e degli alloggi per uso turistico, attraverso il quale un proprietario o gestore (hotel, case vacanza, b&b, affitti brevi, ecc.) comunica ufficialmente l'inizio dell'attività al Comune di competenza, adempiendo a tutti gli obblighi previsti (ISTAT, alloggiati web, imposta di soggiorno, ecc).
Chi è tenuto a richiedere il CIR? - 1) strutture ricettive: tutte quelle indicate nella legge regionale 11 aprile 1996, n. 27 e ss.mm.ii. nonché gli Agriturismi, gli Alberghi diffusi, i Condhotel e i Marina resort così come disciplinati, rispettivamente, dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, dalla L.R. 2 agosto 2013, n. 1, dal DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 e dalla L. R. 7 giugno 2019, n. 8, soggette a classificazione ai sensi di legge;
2) alloggi per uso turistico: tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all’interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni di cui all’art. 4 del D. L. 24 luglio 2017, n. 50.
Al fine di consentire ai gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico l’invio telematico della richiesta per l’ottenimento del CIR, sarà creata sulla piattaforma Turist@t una sezione dedicata denominata “Richiedi il CIR” che sarà disponibile on line a far data dal 01.09.2022.
A partire dalla data del rilascio del CIR si dovrà, entro il termine tassativo di 30 giorni, ottemperare alle prescrizioni del Decreto Assessoriale di seguito riportate:
comunicare il codice CIR ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici o siti web;
pubblicare, per ciascuna struttura, il codice CIR in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita;
garantire che tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture sopra citate, riportino, oltre alla denominazione e alla tipologia di struttura ricettiva e/o di alloggio per uso turistico, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa;
comunicare giornalmente tramite il sistema di gestione dei flussi turistici “Turist@t”, i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all’obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat.
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dal decreto da parte dei soggetti coinvolti è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro che viene maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione. Gli Enti incaricati dell’irrogazione delle sanzioni sono i Comuni. I proventi delle sanzioni saranno introitati nelle casse comunali.