I rilievi della Corte. La magistratura contabile ricorda che al momento della nomina, Sgarbi era un funzionario in aspettativa del ministero, senza qualifiche dirigenziali. Certo, la legge prevede che la qualifica di dirigente possa essere ugualmente attribuita "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione". Ma questo non sembrava il caso del Mibac, che aveva accertato al suo interno la disponibilità di due dirigenti ritenuti dal direttore generale in possesso "di un ricco curriculum".
Per la Corte, questo dettaglio non è trascurabile e costituisce un vincolo per l'amministrazione, "salvo il ricorrere di validi motivi non palesati" . Per cui "non appare comprensibile l'operato della amministrazione che, discostandosi dalla procedure seguita e dai risultati conseguiti, si risolse ad attribuire l'incarico ai sensi dell'articolo 19 comma 6". "Il provvedimento - conclude la Corte - appare privo del presupposto indispensabile" per attribuire l'incarico a personale non dirigente dei ruoli dell'amministrazione".