Predisposto dal dirigente del settore Attività Produttive, dr. Giuseppe Fazio, il provvedimento fissa gli orari di apertura e chiusura sia del settore alimentare che di quello “non alimentare”, stabilendo altresì che i punti vendita (all’interno della fascia oraria 7.00-02.00 del giorno successivo) possono liberamente determinare il proprio orario di lavoro che, comunque, non può superare le dodici ore giornaliere. Nessun obbligo è imposto riguardo la “mezza giornata” di chiusura infrasettimanale: ciascun negoziante, pertanto, è libero di effettuarla o meno. Entrando nel dettaglio dell’ordinanza, dal 1° maggio e fino al 31 dicembre 2011 vengono stabilite domeniche e festività dichiarate lavorative. Queste, per il settore “non alimentare” (esercizi di vicinato, media e grande struttura di vendita, compresi i mercatini settimanali), corrispondono alle seguenti giornate: 8 e 29 Maggio; 3 e 10 Luglio oppure 10 e 17 Luglio (a seconda della data d’inizio dei saldi); 1, 20 e 27 Novembre; 4, 8, 11 e 18 Dicembre. Riguardo al settore alimentare (esercizi fino a 150 mq.), i titolari hanno facoltà di svolgere la propria attività commerciale anche nei giorni festivi e domenicali compresi nel periodo di riferimento, ad eccezione del 25 e 26 Dicembre, giornate in cui permane l’obbligo di chiusura totale. Discorso diverso per gli esercizi alimentari di “media e grande struttura di vendita” (oltre 150 mq.). Per essi, l’ordinanza sindacale impone l’obbligo della chiusura totale per il 2 Giugno (Festa della Repubblica), 15 Agosto (Ferragosto), 1° Novembre (Ognissanti), 8 Dicembre (Immacolata), 25 e 26 Dicembre (Natale e Santo Stefano). Inoltre, ferma restando la loro facoltà di rimanere aperti nelle domeniche del 14 Agosto; 4, 11 e 18 Dicembre, per tutte le altre domeniche dell’anno in corso, invece, gli alimentari di media e grande struttura di vendita rimarranno aperti a turno, così come stabilito nella stessa ordinanza sindacale, in pubblicazione anche sul sito istituzionale www.comune.marsala.tp.it
La disciplina contenuta nel provvedimento sindacale (n.143/2011), non si applica agli esercizi commerciali di cui all’art.14 della L.R. n° 28/99, e successive modificazioni:
ü rivendite di generi di monopolio;
ü esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi, complessi turistici, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
ü rivendite di giornali;
ü gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
ü agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d’antiquariato, mobili d’arredamento, cucine componibili e non, elettrodomestici da incasso e non, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.