Il Comandante diffida gli aventi diritto a presentarsi all'Ufficio Circondariale Marittimo per far valere, con idonei titoli, il diritto di proprietà del natante e avverte che trascorso il termine dei sei mesi dalla data di emissione di questo avviso, si procederà alla vendita e al deposito presso un pubblico Istituto di Credito, della somma ricavata al netto dalle spese di recupero, del compenso spettante al ricuperatore e delle eventuali spese di custodia. Se entro due anni dal deposito le domande proposte saranno respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.