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11/01/2012 17:20:03

Gibellina. "Illegittima la T.I.A del 2005"

Secondo l’organo di giustizia tributaria, infatti, l’avviso di liquidazione e pagamento emesso dagli uffici comunali è fuori dalle regole di legge ed il cittadino che l’ha contestata non è tenuto al pagamento della tariffa.

Il ricorso, proposto con il supporto del Comitato Mosaico, si basa su motivazioni di carattere giuridico (mancata istituzione e regolamentazione della Tariffa d’Igiene Ambientale da parte del Consiglio comunale, mancata approvazione del “piano finanziario” da parte del consesso civico, mancata assunzione del costo del servizio nel bilancio comunale, mancata disciplina dei criteri generali della tariffa di riferimento TIA come previsto dal D.P.R 158/99). Inoltre, è stata contestata l’illegittimità del metodo di calcolo applicato dal Comune per determinare il quantum dovuto dagli utenti

Infatti, per il 2005 il Consiglio comunale di Gibellina aveva approvato una delibera, la n. 11 del 2006, con la quale approvava dei criteri per l’applicazione della TIA nel Comune di Gibellina, ma lo faceva senza deliberare il passaggio da TARSU a TIA, né istituire, disciplinare, regolamentare e determinare la propria Tariffa d’Igiene Ambientale o approvare il “piano finanziario” (elemento fondamentale per la determinazione delle tariffe) nè il costo del servizio assumendolo nel proprio bilancio.

Quanto al procedimento di calcolo applicato dal Comune, che ha preso per buone le formulazioni precedentemente stabilite dalla Belice Ambiente Spa, è stato contestato che, con la delibera del 30.9.2005 la Società Belice Ambiente scardinava le indicazioni fornite in merito dall’ordinanza del Commissario delegato ai Rifuti emanata in data 8/8/2003, saltava a pie’ pari il periodo transitorio per l’entrata a pieno regime della tariffa previsto dal DPR 158/99 (ed auspicato dalla circolare Commissariale 11 gennaio 2006), attuando già dal 2005, primo anno di tariffazione, la copertura totale dei costi di gestione.

Con la medesima delibera il Comune di Gibellina, applicando quanto deciso dalla Belice Ambiente SpA, in spregio al metodo provvisorio regionale precedentemente accettato, incappava in una commistione di cifre e di metodi non prevista dalla suddetta disposizione legislativa (DPR 158/99) né dall’ordinanza commissariale dell’8/8/03 e stabiliva una ripartizione tra costi fissi e variabili in difformità rispetto all’indicazione di legge.

In siffatto modo si è chiesta ai cittadini la totale copertura dei costi applicando, però, una tariffa d’ambito provvisoria a causa di carenze nei dati di partenza.
La conseguenza di ciò è stata un appesantimento della parte fissa della tariffa che ha finito col danneggiare sia i cittadini possessori di unità immobiliari di grande estensione sia le utenze virtuose quelle cioè che, facendo largo uso di differenziazione e compostaggio dei rifiuti, avrebbero dovuto accedere agli sgravi-premio.

Poche settimane prima dell’approvazione della delibera n. 11 del 2006 il comitato Mosaico aveva inviato un dossier ai consiglieri comunali e alla giunta guidata da Vito Bonanno, invitandoli a modificare – con i proprio poteri – il regolamento tariffario adottato da Belice Ambiente Spa onde evitare contesti di illegittimità e successivi contenziosi. Ma l’appello era rimasto inascoltato.
 

Comitato Mosaico