L’ordinanza disciplina, in particolare la diffusione sonora nei locali all’aperto, in quelli al chiuso, nelle attività di somministrazione ambulante e nei chioschi e strutture similari. Per le attività al chiuso, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsto dalle norme vigenti, la diffusione di musica all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta, con l’eventuale presenza di un DJ, è consentita tutti i giorni della settimana fino alla ore 01:00, fatta eccezione per le giornate di venerdì, sabato, festive e prefestive nelle quali il limite è postergato alle ore 02:00, con l’obbligo di osservare, a partire dalle ore 24:,00 la graduale riduzione del volume della musica.
L’uso di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora ed immagini rientranti fra le attività accessorie, comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, è consentito fino all’orario di chiusura del locale, nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti per l’area IV “diurno 60dB, notturno 50dB”.
I concertini musicali, gli intrattenimenti musicali e la diffusione di musica mediante impianti per la diffusione sonora, negli spazi all’aperto sia pubblici che privati, di pertinenza di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da Enti pubblici e/o privati, è consentita previa specifica autorizzazione, solo nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre - tutti i giorni della settimana - fino alle ore 01:00, fatta eccezione per le giornate di venerdì, sabato, festive e prefestive, nelle quali il limite è fissato alle 02:00.
Vige, tuttavia, l’obbligo della riduzione del volume a partire dalle ore 24,00 nel rispetto dei limiti di rumorosità in dB stabiliti per l’area IV “diurno 60dB, notturno 50 dB” (musica da ascolto).
Inoltre, resta vietato ogni tipo di diffusione musicale, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
Per le attività di somministrazione ambulante, per i chioschi e per le strutture similiari, ancora, è vietato realizzare qualsiasi intrattenimento musicale, in qualsiasi periodo dell’anno e sotto qualsiasi forma. La violazione delle disposizioni dell’ordinanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 80,00 a € 500,00