La ragione del rigetto sta nel fatto che la difesa dei Comuni non avrebbe dimostrato le refluenze dell’importo economico della sanzione sulla situazione contabile dell’Ente, e in particolare sul rischio di dissesto conseguente.
I comuni erano assistiti dall’avvocato Stefano Poliziotto indicato dall’Anci nell’ambito di un ricorso collettivo avanzato da Bagheria, Alcamo, Partinico, Casteltermini e Trapani.
Nell’ordinanza del Tar si legge fra l’altro: “Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che non ricorrono nella fattispecie i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto - in relazione alla normativa di cui le amministrazioni ricorrenti contestano l’applicazione - è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale (che andrà in trattazione all’udienza del 26 marzo 2013) non sono comunque forniti elementi concreti di prova in ordine ai dissesti palesati e, dunque, in relazione all’effettiva sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile”.
C’è da dire che i cinque comuni avevano cercato di far valere i propri diritti pure sulla scorta della sentenza 178 della Consulta, del luglio scorso, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 del dl n. 118/2011 nella parte in cui prevede la diretta applicazione della normativa sul federalismo fiscale alle regioni a statuto speciale. In sintesi, non è applicabile alla Sicilia, almeno per il 2011, il patto di stabilità per gli enti locali.
Così ha sancito la Corte Costituzionale alla quale aveva fatto ricorso il governo Lombardo, facendo leva sull’autonomia della regione che ha, quindi, ottenuto un riconoscimento delle prerogative dello Statuto speciale.