Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Cookie Policy   -   Chiudi
19/02/2013 21:33:47

Belice Ambiente: "Per gli avvisi di pagamento non c'è obbligo di notifica"

L’avviso di pagamento per come strutturato e scritto nelle comunicazioni, ha la mera funzione di portare a conoscenza dell’utente la propria posizione nei confronti della società per come risulta dalle informazioni in possesso, offrendogli la possibilità all’utente di poter modificare e definire la stessa.
Si ribadisce che il termine dei 30 giorni dal ricevimento non è un termine perentorio, e lo dimostra il fatto che pur trascorsi abbondantemente i 30 giorni, la Belice Ambiente continua a modificare su comunicazione di parte le posizioni T.I.A. Inoltre nello stesso avviso si specifica che l’utente ha la possibilità di definire la propria posizione di debito o di credito e tutela dello stesso prima che la società emetta le cartelle di pagamento.
Pertanto, l’avviso di pagamento sostituisce le vecchie bollette T.I.A. già inviate negli anni 2007-2008-2009 illegittime per effetto della sentenza del C.G.A. Sicilia n. 49 del 2009 con gli attuali avvisi di pagamento, che prevedono l’eguale calcolo della T.I.A. per gli anni 2007-2008-2009 legittimati dalle delibere di Consiglio comunale.
La Belice Ambiente ha scelto di inviare gli avvisi di pagamento a mezzo raccomandata A/R per avere certezza sul ricevimento da parte dell’utente rispetto all’incertezza offerta dalla spedizione a mezzo posta ordinaria, al fine di far rivestire all’avviso di pagamento una funzione esortativa e prodromica all’inizio della successiva riscossione coattiva, ma l’avviso non costituisce atto esecutivo. Per questo motivo non rientra nel novero tassativo negli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’Art. 19 del D.L 456/92.
L’avvertenza che l’avviso di pagamento si può ricorrere presso la commissione tributaria provinciale è utile nel caso in cui l’utente ritiene confermati i dati riportati nell’avviso.