Il comandante dei vigili urbani di Marsala, Vincenzo Menfi, replica all'ex comandante Giuseppe La Rosa, oggi responsabile dell'associazione S.O.S. Utenti, che in una nota indirizzata all'Amministrazione Comunale aveva contestato le multe elevate dai vigili per quanto riguarda l'utilizzo delle videocamere mobili e la stessa Ztl. Scrive Menfi:
In via preliminare, si osserva che la mancanza di autorizzazione Ministeriale fu accertata dal sottoscritto, il quale in data 23 agosto 2011 sospese tempestivamente l’esercizio dell’impianto, dopo poche settimane dalla data di avvenuta consegna da parte dell’Ufficio Tecnico comunale.I verbali di contravvenzione già elevati furono trasmessi alla Prefettura di Trapani, corredandoli di apposita relazione esplicativa in cui si evidenziava che l’impianto ZTL in dotazione all’Ente era regolarmente omologato ma sprovvisto – a quell’epoca – dell’autorizzazione Ministeriale prevista dall’art. 1 del DPR. 250/99.
Va precisato, al riguardo, che l’istituto dell’autotutela invocato dall’esponente non è applicabile ai verbali di contravvenzione del C.d.S., poiché diverse circolari dell’Ufficio Territoriale del Governo ( prot. n. 2354/95, prot. n. 02/2007 /bis del 27/03/2008, ecc.) dispongono che ( al di fuori delle ipotesi di estraneità del soggetto alla violazione, es.: errata trascrizione del numero di targa) in nessun caso il Comando o l’Ufficio procedente può disporre l’archiviazione in autotutela dei verbali di contravvenzione, anche quando emerga l’insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo o vengano constatati vizi nel procedimento, dovendosi invece trasmettere gli atti al Prefetto per l’eventuale archiviazione.
Il Ministero inoltre ha stabilito che anche nel caso in cui l’organo accertatore escluda la sussistenza dell’illecito, ancorché sia stato compilato solo il “preavviso” di violazione, l’unico soggetto competente a decidere nel merito resta il Prefetto, al quale pertanto deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente il relativo preavviso.
Nel caso che ci occupa, lo scrivente si è attenuto scrupolosamente al contenuto delle direttive Ministeriali e ha trasmesso tutti i verbali al competente Ufficio Territoriale del Governo per le ulteriori determinazioni e valutazioni di sua competenza, come risulta dagli atti conservati presso questo Ufficio.
Si contesta pertanto la seguente espressione contenuta nel comunicato a firma del delegato territoriale: “il Consiglio Comunale continua ad approvare atti deliberativi per debiti fuori bilancio relativi alle sopradette spese processuali, noi riteniamo che tali spese debbano essere addebitate a coloro che hanno creato tale situazione, facendo recapitare contravvenzioni nulle ab origine e per di più resistendo in giudizio” .
Prima di cedere alla facile critica dei singoli provvedimenti sanzionatori emessi da questo Comando, l’esponente avrebbe dovuto informarsi adeguatamente sulle procedure di lavoro osservate, poiché la legittimità dell’azione amministrativa di un Ente pubblico è correlata soprattutto al metodo delle procedure, prima ancora che al merito dei singoli atti.
Ritengo che chiunque, prima di ipotizzare colpe e responsabilità altrui, debba acquisire tutti gli elementi necessari per giudicare, altrimenti corre il rischio di lasciarsi trascinare dalle apparenze.
Mi riesce inoltre difficile comprendere perché il delegato SOS consumatori non estenda il principio di addebito delle responsabilità anche alle spese processuali pregresse, cioè a dire relative a contravvenzioni (in numero rilevante) annullate dal Giudice di Pace e risalenti agli anni antecedenti il 2010, compresa parte di quest’ultimo, anni in cui questo Corpo di Polizia Municipale era retto da altro dirigente.
Quanto alle contravvenzioni concernenti la sosta in seconda fila elevate con fotocamere ( e non telecamere come erroneamente si asserisce ) mobili, preciso che tale modalità di accertamento è prevista e consentita dall’articolo 13 della L. 689/81 e, sul punto, ritengo opportuno riprodurre un estratto di una delle diverse disposizioni di servizio adottate dal sottoscritto e regolarmente protocollate agli atti di questo Ufficio, rimettendomi al giudizio delle SS.LL. :
“ …omissis …è noto alle SS.ll. che in presenza del trasgressore sussiste l’obbligo giuridico della contestazione della violazione accertata.
Tale obbligo, peraltro, è stato ampiamente ribadito nel corso delle mie precedenti disposizioni già consegnate a tutto il personale, che qui si intendono integralmente richiamate.
Si ribadisce pertanto, a tutela delle SS.LL. e degli utenti della strada, che l’utilizzo della fotocamera per l’accertamento della sosta in seconda fila è consentito esclusivamente nei casi di effettiva assenza del trasgressore.
Dispongo altresì che, qualora a bordo del veicolo in seconda fila sia presente il passeggero, ancorchè in assenza del conducente, gli agenti si asterranno dall’utilizzo della fotocamera e interpelleranno immediatamente il passeggero presente, al fine di accertare se il trasgressore sia nelle immediate vicinanze e, in caso affermativo, procedere alla contestazione immediata nei suoi confronti….omissis…”.