Entra in vigore il Decreto sull’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017) che definisce gli interventi per cui l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta e i casi in cui è sufficiente un procedimento semplificato.
Il nuovo decreto allarga le attività edilizie libere dal nullaosta e velocizza l’iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze.
A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
- autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
Il DPR 31/2017 individua con precisione 31 interventi liberi e 42 di modesta entità che possono seguire l'iter semplificato.
Nell’Allegato A vengono definiti i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Tra questi ci sono, ad esempio, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.
Nell’Allegato B ci sono, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata. Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato B sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.
L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere compilata, anche in modalità telematica, secondo il modello semplificato dell'Allegato C e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo l'Allegato D.
Tra le novità del nuovo decreto anche l’esonero dall'obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d'uso tesa ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.
Tra i 31 interventi liberi ci sono:
- Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione d’uso;
- interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
- interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
- interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno;
- installazione di impianti tecnologici non soggette a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti secondari;
- installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
- manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
- interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
- installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
- interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
- installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;
- smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
- fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
- demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.
Tra gli interventi che potranno essere realizzati con un iter semplificato ci sono:
- incrementi di volume fino al 10% e fino a 100mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati;
- interventi sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;
- interventi sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;
- interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
- interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio;
- installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall’esterno;
- adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
- interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre fino a 20 mq;
- demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
- realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;
- verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
- demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b) del Dlgs 42/2004.