Sono arrivati nei giorni scorsi i provvedimenti di incandidabilità ed interdizione dai pubblici uffici agli amministratori che, in base alla relazione prefettizia, sarebbero stati responsabili a vario titolo dello scioglimento per mafia del comune di Castelvetrano.
Nei prossimi giorni, dovrebbe tenersi un’udienza civile al Tribunale di Marsala, per la convalida del provvedimento.
Buona parte degli omissis relativi alla relazione di scioglimento, riferiti al sindaco, ad una parte degli assessori e dei consiglieri comunali, avranno a breve un volto, anche ufficialmente.
Tutti i destinatari del provvedimento, dovranno stare fermi per un giro, un po’ come a monopoli.
In sostanza salteranno le prossime elezioni, non potendosi candidare per le prossime comunali, regionali e provinciali (di cui si è tornato a parlare, dopo l’avvio dell’esame del disegno di legge da parte della commissione Affari Istituzionali dell’Ars che reintrodurrà le elezioni per i consigli provinciali).
L’incandidabilità è riferita dunque a tutte le prossime tornate elettorali, senza limiti di tempo, assumendo in sostanza la natura di sanzione. Viene dichiarata in sede civile ed è diversa dalle pene accessorie previste dal codice penale.
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (n. 267 del 2000) parla chiaro. Nella versione modificata dal Pacchetto Sicurezza del 2009, il comma 11 dell’articolo 143 dice che
gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, “non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”.
Un provvedimento che, appunto, sarebbe già stato ricevuto dai destinatari e che dovrebbe diventare definitivo tra pochissimi giorni. Destinatari, come già si era intuito dalla relazione (nonostante gli omissis), riferibili unicamente all’amministrazione del sindaco Felice Errante, in base a ciò che è emerso in termini di apparato politico e burocratico.
Chiaramente Errante, se il provvedimento dovesse diventare anche per lui definitivo, non potrà partecipare alle imminenti elezioni regionali, nonostante si fosse dimesso proprio a 180 giorni dal compimento del quinquennio riferito alla precedente elezione regionale, come prevede l’articolo 8 della legge regionale 29 del 1951. Dimissioni che non gli garantirebbero comunque l’eventuale candidatura.
Si dirà: va beh, salta le regionali, ma potrebbe ricandidarsi alle prossime comunali, magari in una città del circondario. Invece no, perché il senso dell’incandidabilità è quello di eliminare i rischi di proiezioni criminali nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento, in tutto il territorio regionale di riferimento.
Dunque, nel caso in cui Errante dovesse rientrare tra i responsabili delle condotte che hanno provocato lo scioglimento, potrebbe dire addio alle prossime elezioni regionali, provinciali e comunali in Sicilia.
Non gli sarebbe però preclusa l’eventuale candidatura al Parlamento nazionale, sempre che si trovi lo sponsor politico che gli possa garantire un canale d’accesso accettabile.
Stessa cosa varrebbe per ex consiglieri ed ex assessori della sua giunta, alcuni dei quali pare che abbiano prudentemente evitato di candidarsi alle mancate amministrative del 2017, sostenendo al loro posto figli e nipoti. Insomma, “fatta la legge… trovati i giovani della nuova politica”.
Egidio Morici