L'Arbitro bancario finanziario che ha condannato una finanziaria a risarcire a un consumatore marsalese quasi diecimila euro di interessi calcolati su un prestito di trentatrèmila euro da rimborsare in sette anni e regolarmente restituito.
Il Collegio, istituito presso la sede della Banca d’Italia di Napoli, ha accolto la tesi del ricorrente che lamentava che il costo della polizza assicurativa, che la finanziaria dichiarava facoltativa ma che di fatto era obbligatoria perchè collegata con il finanziamento e della stessa durata, doveva essere inserito nel calcolo del tasso globale (TAEG) del contratto.
Gli arbitri finanziari hanno accertato che la società creditizia dichiarava un tasso al 9,11% che invece saliva al 13,50% in violazione dei principi di trasparenza e di correttezza sanciti dal testo unico bancario.
L'istituto di credito ha ribadito la natura facoltativa della polizza assicurativa sottolineando che non poteva , quindi, essere inclusa tra i costi del mutuo.
L’Abf, di contro, ha accertato che la contestualità della sottoscrizione della stipula dell’assicurazione con la sottoscrizione della polizza con moduli di adesione già predisposti dalla finanziaria e la durata originale alla durata del contratto sono tutti indicatori che concorrono a stabilire la sostanziale obbligatorietà dell’assicurazione e quindi l’obbligo di indicarla tra i costi dovuti dal cliente , il cosiddetto Taeg, tasso annuale effettivo globale.
In questo caso dunque, precisa l’Abf, «è nulla la clausola relativa al costo degli interessi in sé considerata», pertanto gli interessi previsti nel contratto non sono più dovuti e sostituiti, ai sensi del Testo Unico bancario, con il tasso minimo dei Bot emessi nei dodici mesi precedenti.
Gli interessi da pagare non sono più undicimila euro (con tasso al 13,5%) ma meno di mille (al tasso dello 0,74%).
Al marsalese devono essere restituiti oltre diecimila euro, oltre alle spese di giudizio sostenute.