Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Cookie Policy   -   Chiudi
10/01/2018 10:05:00

"E' lecito offendere il Sindaco che non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale"

 Scatenatevi: "E' lecito offendere il Sindaco che non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale". Lo dice la Cassazione. E la vicenda che ha dato spunto a questa sentenza della Cassazione, tanto per cambiare, è ambientata in Sicilia. 

La Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto di critica politica a un gruppo di consiglieri comunali dell’opposizione che avevano affisso lungo le vie cittadine di un centro del messinese, Furci Siculo, dei manifesti nei quali l’ex sindaco Bruno Antonio Parisi veniva definito «falso, bugiardo, ipocrita, malvagio» per aver deliberato l’erogazione dell’indennità di funzione «così tradendo le promesse elettorali».

In primo grado, il Tribunale di Messina nel marzo 2014 aveva escluso l’esimente del diritto di critica politica, «viste le connotazioni personali delle ingiurie contenute nel testo dei manifesti» e aveva condannato i consiglieri di opposizione. Su ricorso degli imputati, la Corte di Appello di Messina nel marzo 2016 li aveva invece assolti. Ora la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco Parisi per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione.

Ad avviso degli “ermellini”, il verdetto di assoluzione è corretto perchè è partito «dal presupposto incontestabile della offensività delle espressioni usate per riconoscere che gli epiteti rivolti alla parte offesa presentavano una stretta attinenza alle vicende che avevano visto l’opposizione contrapporsi al sindaco in merito alla erogazione di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale». «In questo ambito, gli epiteti `falso, bugiardo, ipocrita´ si ricollegano, secondo la Corte territoriale – prosegue la Cassazione – al mancato adempimento delle promesse elettorali nonchè all’avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità di funzione e, quanto all’aggettivo `malvagio´, ad azioni giudiziarie, asseritamente infondate, che egli aveva promosso contro gli avversari politici». Per la Suprema Corte, – sentenza 317 depositata oggi – «è apparso quindi chiaro ai giudici di merito che l’attacco al Parisi riguardava specificamente le scelte politiche ed amministrative sue e della sua maggioranza e, del tutto correttamente, si è escluso che sia trasmodato in un attacco alla dignità morale e intellettuale della persona offesa» come invece ha tentato di sostenere l’ex primo cittadino di Furci Siculo