Gli ultimi sviluppi sul caso di Area 14, del quale ci eravamo occupati nelle scorse settimane (qui potete leggere il nostro approfondimento) riguardano l’ordinanza del Cga, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. In sostanza, l’appello del Tar.
Nell’ordinanza di circa una settimana fa, il Consiglio ha deciso di conservare “temporalmente” la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento emesso dal Comune, non dando ragione a nessuna delle parti per quanto riguarda il merito.
Sul merito, infatti, non può decidere il Tar, ma un giudice ordinario. In pratica, la vicenda non riguarda la giustizia amministrativa, dal momento che il contratto di locazione è privatistico e si riferisce al patrimonio disponibile del Comune. Nessuna disposizione, quindi, sul rilascio definitivo dell’immobile e sulla validità del provvedimento del Comune.
La storia è nota. La commissione straordinaria si era accorta che l’immobile di proprietà del Comune, in uso alla Gogò Srl che gestisce Area 14, non aveva alcun contratto di affitto (scaduto dal 2016). Oltre a non aver mai pagato alcuna retta, né alcun tributo per i dieci anni in cui invece il contratto c’era.
Da lì, il provvedimento di chiusura e riconsegna dell’immobile, come d’altra parte avrebbe fatto qualsiasi padrone di casa nei confronti di un inquilino da sempre moroso e senza contratto da quasi due anni. La gogò però lo impugna al Tar che, sebbene “in difetto di giurisdizione”, sospende il provvedimento in tempi relativamente brevi rispetto ad una causa svolta con un giudice ordinario.
Ma dall’ultima ordinanza, si legge: “L’appello del Comune merita accoglimento nella parte in cui evidenzia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda giudiziale concernente il provvedimento di autotutela esecutiva avente ad oggetto il rilascio dell’immobile”.
Nello stesso tempo però, il Consiglio ha ritenuto che “la sospensione cautelare degli effetti di detto provvedimento vada temporalmente conservata”.
Insomma, una tutela cautelare che il giudice, sebbene privo di giurisdizione, ha potuto comunque assicurare, anche se “nei soli limiti temporali e finalistici di cui all’art. 11 comma 7 c.p.a.”, cioè per poco tempo.
Questo comma infatti recita che “Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate”.
Lo stesso comma dice anche che “le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione”.
In sostanza, al di là della temporanea sospensione del provvedimento, la Gogò Srl dovrà rivolgersi al giudice ordinario. Il quale potrà anche decidere, a propria volta, di sospendere ancora il provvedimento. Ma prima o poi bisognerà entrare nel merito della validità del provvedimento del Comune. E per questo, nell’ultima ordinanza del Cga, si legge che “ogni valutazione in merito alle legittimità di tale atto dipende dalla definizione della questione pregiudiziale concernente la effettiva sussistenza dell’inadempimento contrattuale (e la fondatezza della pretesa della PA di ottenere il rilascio dell’immobile)” e che “nelle more di tale definizione prevale, comunque, l’esigenza di salvaguardare la res adhuc integra”.
Ad oggi quindi, la questione è temporaneamente sospesa, in attesa di un giudizio nel merito.
Intanto Salvatore Di Benedetto, amministratore della Gogò Srl, se la prende con i commissari straordinari: a suo dire, avrebbero speso “soldi pubblici per ‘abbattere’ un’azienda e metterla finanziariamente in ginocchio”. Afferma di aver saldato il debito contestato e parla di prepotenze istituzionali “di chi dovrebbe difendere la legalità e il tessuto imprenditoriale sano della nostra città”.
Egidio Morici