Multata per diffamazione nei confronti del sindaco di Partanna Nicolò Catania, con l’aggravante della diffusione attraverso i social (art.595 comma 3 del codice penale).
Questa la pena comminata a una sessantenne del Nord Italia per aver offeso la reputazione del primo cittadino su Facebook. Con un post diffamatorio, pubblicato sul popolare social network e al quale era stata allegata anche una foto di Catania, la donna aveva preso di mira la decisione della giunta di mettere a punto un piano di contenimento del fenomeno del randagismo. Per l’offesa, divulgata pubblicamente per ampliarne al massimo la diffusione, è arrivato però il verdetto del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca Rosario di Gioia, che accertata la condotta gravemente lesiva della reputazione del sindaco, ha condannato la donna al pagamento della pena pecuniaria. “Questa sentenza – afferma Nicolò Catania – conferma un precedente importante per quanto riguarda la diffamazione in generale e non solo il mio caso particolare. Emerge infatti il principio che se è lecito contestare decisioni o scelte di un amministratore pubblico non lo è l’utilizzo di espressioni offensive, diffamatorie o lesive della reputazione e dell’onorabilità di persone che ricoprono cariche pubbliche. Ma è un concetto che deve valere per chiunque, sindaci o comuni cittadini: la critica è legittima e va accettata purché espressa in termini civili e pertinenti. Amministrare vuol dire esporsi al dibattito e al confronto, a volte anche duro, ma vale per tutti la stessa regola: occorre restare nel merito di una discussione pacata e civile che dia spazio alla contestazione ma non all’insulto gratuito verso chi ogni giorno lavora nel rispetto e nell’interesse dei propri cittadini”.