Continuiamo ad approfondire il caso di Carmelo Patti. L'imprenditore, oggi deceduto, nel suo memoriale depositato al collegio misure di prevenzione di Trapani si è definito “persona di scarsa istruzione scolastica. A 15 anni lavoravo da muratore, essercitavo fino al 1955. In tale periodo aiutava il padre nella vendita di giornali e riviste di moda.
Nel 1956, dopo il matrimonio con Pocorobba Elisabetta, iniziava a lavorare come commissionario nella vendita di maglieria e vestiario, collaborando con tale D'Amico di Mazara del Vallo "nella presentazione ai vari negozi della provincia di Agrigento del campionario di maglieria". Dopo gli iniziali guadagni, le cose si erano messe male a causa dell'inadempimento del D'Amico, che non pagò una rilevante parte di credito maturato per L. 400.000, sostituendolo nel ruolo con un familiare.”
Non aveva avuto alcuna notizia dell’istanza di fallimento presentata a carico suo e del padre, nonché della sentenza di fallimento emessa successivamente dal Tribunale di Marsala.
E’ proprio su quella sentenza di fallimento emessa negli anni 60 che il Tribunale di Trapani, Presidente Piero Grillo, ha basato gran parte della sua motivazione nella confisca del patrimonio di Carmelo Patti.
Secondo i Giudici “la predetta sentenza di fallimento, nei cui confronti non è ma stata proposta opposizione; ed anzi la- scelta- di promuovere un procedimento di riabilitazione piuttosto che un'opposizione tardiva è evidente segno della insostenibilità della tesi della mancanza di conoscenza.
La sentenza della Corte di Appello di Benevento del 9-7-1998 che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il Patti per il delitto di cui all' art.495 c.p. con la seguente imputazione: l'imputato, nell'accettare la carica di amministratore della Srl "ELEITROSISTEMI", aveva dichiarato falsamente che a sua carico non sussistevano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, mentre invece risultava che lo stesso era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Trapani, il 25.06.1962.”
Secondo il Tribunale, Patti da fallito ha amministrato negli anni seguenti numerose società tra cui:
1) SYRITALY IMPORT-EXPORT DI PATTI CARMELO E DALLA ANTONINO S.n.c.; RlSTRUTTURAZIONI EDILI ROBBIESE DI PATTI CARMELO & C. S.n.c.; CABLELETTRA MERIDIONALE di BUFFOLINO Maria & C. S.n.c; CABLELETTRA MERIDIONALE di PATTI Carmelo & C. S.n.c.; ELETTROSISTEMI Srl; SARDACABLE Srl; ELETTROCABLAGGI Srl.
Patti avrebbe quindi commesso, secondo il Tribunale di Trapani, il reato di Bancarotta postfallimentare nonostante non ci sia una sentenza penale che lo accerti “data per accertata la conoscenza del fallimento, la distrazione costituì la dolosa omissione di un pagamento dovuto e le ragioni possono trovarsi nella memoria del Patti, depositata all' udienza del 17.01.2018, (nella riluttanza ad onorare un debito odioso e disconosciuto ) e si tradusse per i creditori in un rilevante danno, avendo visto onorare il proprio credito a distanza di più di trentacinque anni, in un momento connotato da galoppante inflazione.”
Quindi Patti, secondo i giudici, commise anche il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Secondo il collegio “ciò gli permise, come è chiaramente detto nella sua memoria depositata all' udienza del 17-1-2018, di accedere a finanziamenti e di contrarre obbligazioni, sia a titolo personale che a titolo di amministratore di società, che difficilmente avrebbero avuto vita ove banche e partner commerciali avessero avuto conoscenza del suo stato di fallito. Tale condotta, come è noto, integra gli estremi del delitto di truffa.”
Giacomo Di Girolamo
1- continua