Via libera alla domanda di definizione agevolata delle liti pendenti se il contribuente ha pagato le rate della rottamazione bis rispettando la scadenza del 7 dicembre 2018. A confermarlo l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 154 del 22 maggio 2019 alla luce delle norme dell’articolo 6 del d.l. n.119/2018 e di quanto precisato dalla stessa Agenzia con la circolare n.6/E del 1° aprile scorso.
In merito alla definizione delle controversie pendenti con la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – si spiega nell’interpello -, il documento di prassi ha infatti chiarito che il perfezionamento della procedura è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto del d.l. n. 148 del 2017 e in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Pertanto, presupponendo che l’istante abbia effettuato il suddetto versamento entro il termine previsto (circostanza non verificabile in sede di interpello), è possibile accedere alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’articolo 6 del d.l. n. 119/2018. Inoltre, con la circolare n. 6/E del 2019 è stato precisato che per tale definizione agevolata occorre il pagamento, con determinate percentuali, delle sole imposte o delle sole sanzioni, dunque le somme residue da versare per la precedente definizione agevolata del carico non saranno più dovute, in quanto confluiscono nella sanatoria del contenzioso. Inoltre, dagli importi dovuti, si scomputano le somme pagate al 7 dicembre.
A cura di Studio Ingianni
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