Lunedì la Sicilia riapre, come abbiamo scritto questa mattina su Tp24. Occhio, però, alle trappole. Se si legge bene l'ordinanza di Musumeci (qui la potete scaricare) balza all'occhio l'articolo 9.
Per le attività di ristoranti, rosticcerie, pizzerie, bar, pasticcerie,eccetera viene introdotto l'obbligo preventivo di comunicare l'inizio dell'attività (asporto e consegna al domicilio) al Prefetto.
Si tratta di un obbligo singolare, sia perchè non è previsto dal Dpcm del governo, sia perché è un inutile adempimento burocratico. Ecco cosa dice l'articolo 9:
Art. 9 (disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali) Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto. Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di: a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali; c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili; e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché 8 la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori; f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.