Tempistiche, requisiti beneficiari e compatibilità per presentare domanda del Reddito di Emergenza, che può valere fino a 800 euro. Dal 22 maggio è attivo sul sito INPS il servizio per la presentazione delle domande del REM - Reddito di Emergenza, misura di sostegno al reddito introdotta dall’articolo 82 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) per supportare le famiglie che si trovino in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza da COVID-19.
Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente online, entro il 30 giugno 2020. Ci si può autenticare con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica e seguire la procedura: dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.
In alternativa, se si desidera un supporto alla presentazione della domanda, ci potrà avvalere anche di CAF e Patronati.
Possono accedere a questa misura solo i nuclei familiari in possesso di alcuni requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali, che sono indicati all’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, e che sintetizziamo qui.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare stesso del REM
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
Per poter accedere al Reddito di Emergenza non basta essere in possesso dei requisiti per il REM: bisogna anche non essere beneficiari di alcune altre misure che risultano incompatibili.
Il Rem NON è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti:
- che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia (di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 o dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge) come i bonus 600 euro per i liberi professionisti, oppure del bonus per lavoratori domestici, previsto dall’articolo 85 del decreto Rilancio.
- che siano titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- che siano percettori di reddito di cittadinanza
L’importo del sostegno varia: ogni quota del Rem è di 400 euro, che vengono moltiplicati sulla base di una scala di equivalenza (si veda il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare. Le quote del REM arrivano fino a un massimo di 2, per un totale massimo di 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.