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08/10/2020 07:00:00

Superbonus 110%, il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i requisiti per l’accesso al Superbonus 110% relativo alle detrazioni fiscali per spese di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. È quindi ufficialmente operativo l’incentivo che dà diritto a una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi volti all’efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tra gli interventi coperti dall’incentivo ci sono, quindi, il cappotto termico, la sostituzione della caldaia e la messa in sicurezza antisismica.

Potranno usufruire del Superbonus gli abitanti di condomini che non dispongono di un sistema di riscaldamento centralizzato e stanno effettuando interventi di efficientamento energetico. Nel caso specifico della sostituzione della caldaia, l’intervento è ammesso tra le agevolazioni del Superbonus 110% purché si tratti di impianti a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, il Fisco ha chiarito che la detrazione spetta anche ai possessori o detentori di sole pertinenze, come box o cantine, che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi agevolativi.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali è richiesto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Le spese per gli interventi di ristrutturazione valgono anche per una sola seconda casa, a meno che non si tratti di abitazioni signorili (A/1), le ville (A/8), castelli e palazzi di pregio storico o artistico (A/9), che sono escluse dalle detrazioni. Sono principalmente tre le modalità con cui si può beneficiare del Superbonus: utilizzando la detrazione in 5 rate annuali di pari importo, nel caso si effettui la spesa pagando direttamente l’impresa; beneficiando dello sconto in fattura applicato dall’impresa; oppure per la cessione del credito ad altri soggetti.

I nuovi requisiti tecnici si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre del 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto. Per gli interventi iniziati prima, invece, la norma di riferimento, dove compatibile, resta il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica. Nel caso in cui si posseggano i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale, ma i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del Decreto, per ottenere il Superbonus al 110% è necessario acquisire l’asseverazione.

L’asseverazione è una certificazione che contiene la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (1° luglio 2020) al 31 dicembre 2021, quando scadrà il Superbonus al 110%. L’asseverazione viene rilasciata dai tecnici abilitati alla progettazione di impianti ed edifici, che siano iscritti ai relativi ordini professionali. L’asseverazione va poi presentata online con allegata una copia della polizza assicurativa all’Enea, deputata al controllo della completezza e correttezza della documentazione inviata. Sanzioni penali e amministrative (da duemila a quindicimila euro di ammenda) sono previste per asseverazioni non fedeli.