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12/07/2023 06:00:00

L'ordine alla Regione Siciliana: "Fate votare le ex province"

 E’ stata depositata il 7 luglio scorso la sentenza emessa il 6 giugno dalla Corte Costituzionale, è la sentenza numero 136 e si pronuncia circa il giudizio di legittimità della legge della Regione Siciliana del 10 agosto 2022, n. 16.

Secondo la Corte non è più rinviabile l’elezione delle Province, anche con elezione di secondo grado previste dalla legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, ma «da allora mai indette in quanto sempre rinviate».

Nella sentenza (qui la versione integrale) si legge che : “Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che, prima dell’approvazione della legge de qua, «la Regione ha rinviato per ben undici volte le elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, prorogando contemporaneamente la gestione commissariale di tali enti di area vasta”. Tale reiterato rinvio delle elezioni e le conseguenti proroghe dei commissariamenti si porrebbero in contrasto con numerosi parametri costituzionali”.

Si tratta di violazioni che la Corte ben evidenzia: “Sarebbero innanzi tutto violati «i principi di democraticità di cui all’articolo 1, primo comma, Cost., in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare» (è citata la sentenza di questa Corte n. 1 del 2014), nonché gli artt. 5 e 114 della Costituzione, «in quanto l’autonomia e la rappresentatività degli enti de quibus sono svuotate da un commissariamento che di fatto dura sine die». Tutte le proroghe, dunque, che ci sono state successivamente hanno cristallizzato una via eccezionale “che poteva giustificare, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della disciplina di riforma, la proroga originariamente disposta nel 2016”. Si è andati oltre, insomma, e la proroga dei commissariamenti si porrebbe in palese contrasto con l’art. 114 Cost., il quale, «nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale “città metropolitana”, ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo. Si legge in sentenza che la Corte Costituzionale ha infatti già avuto occasione di ricordare che «il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione» e ha altresì affermato la «natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come “costitutivi della Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost.» Attraverso la serie di rinvii e proroghe, la Regione Siciliana è venuta meno a tale dovere, con riferimento tanto ai liberi Consorzi comunali, quanto alle città metropolitane. In buona sostanza il continuo rinvio delle elezioni dei loro presidenti, e conseguentemente anche delle elezioni dei consigli, ha determinato la mancata costituzione dei due organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla Regione. Quanto alle seconde, il continuo rinvio dell’elezione dei Consigli metropolitani ha fatto sì che nessuno dei tre organi di governo delle città metropolitane abbia al momento carattere elettivo. Non il sindaco metropolitano, individuato ope legis nel sindaco del comune capoluogo: soluzione questa già censurata dalla Corte nella sentenza n. 240 del 2021.
Non è più possibile dunque rinviare le lezioni provinciali almeno di secondo livello, perché in contrasto l’art. 3 della Costituzione.
A questa situazione dice la Corte “Deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale”.

Alle elezioni provinciali non si può rinunciare, agli organi elettivi che mettono fine alla stagione decennale dei commissariamenti anche.
Occhi puntati allora al disegno di legge per il ritorno alle urne, ad oggi ancora nella relativa commissione Ars, ma nulla esclude che si possa votare prima di quanto si creda.
Non è un azzardo pensare anche al voto di ottobre 2023, la Corte Costituzionale è stata chiara, anche di secondo livello, ma la riforma regionale è orientata a ripristinare i vecchi collegi con l’elezione diretta dei consiglieri e del presidente.