Contributi stanziati sulla base delle vendite
La vecchia norma prevedeva che potessero richiedere i contributi le testate che diffondevano almeno il 25% della loro tiratura complessiva per quelli nazionali e il 40% per quelli locali. Ora si è sostituita il concetto di diffusione con quello di vendita, specificando che per copie distribuite “si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne” e quelle distribuite in abbonamento a pagamento. Non potranno, inoltre, essere inserite nel calcolo le copie vendute in blocco a un prezzo inferiore a quello indicato sulla testata.
Il concetto di costi ammissibili
Il nuovo regolamento introduce anche cambiamenti nell’entità e nel metodo di calcolo del contributo. Per i quotidiani è previsto un importo fisso annuo pari al 50% dei “costi ammissibili”, cioè quelli direttamente connessi all’esercizio dell’attività editoriale per la produzione della testata, e comunque non superiore a 2 milioni di euro.
Oggi invece la norme prevede il 50% dei costi complessivi dell’impresa.
Per i giornali di partito resta invariato il contribuito fisso pari al 40%, ma, anche in questo caso, relativo ai costi ammissibili e non più a quelli complessivi. Confermato anche che l’insieme dei contributi non potrà superare il 70% dei costi ammissibili.
L’ipotesi insufficienza del fondo
Un passaggio importante della nuova normativa è quello contenuto nell’articolo 3, in cui si stabilisce che “in caso di insufficienza delle risorse stanziate” sul capitolo del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Un elemento non trascurabile vista la diminuzione sicura della somma disponibile per il capitolo editoria, che scende dai 180 milioni di euro del 2009 ai circa 110 del 2010.
Questo passaggio introduce un elemento di incertezza nella gestione delle imprese editoriali, che fino ad oggi erano in grado di conoscere in via presuntiva la dimensione del sostegno di cui potevano godere da parte pubblica, mentre ora potranno godere di molto meno del sostegno teorico di euro 0,009 a copia.
Le disposizioni per l’occupazione
Altro punto importante le disposizioni per favorire l’occupazione. È previsto infatti che il contributo ai quotidiani venga ridotto del 20% quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l’impresa non abbia utilizzato almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato. I contributi tra 1 e 2 milioni di euro sono ridotti del 20% se l’impresa non abbia impiegato almeno 3 giornalisti o poligrafici. Sull’intercambiabilità delle figure professionali di giornalisti e poligrafici ai fini dell’ottenimento dei contributi, tuttavia, rimane ancora aperta la discussione.
Le regole per le agenzie
Novità , infine, anche per agenzie di informazione radiofoniche e televisive. Per accedere ai fondi le agenzie dovranno avere una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti a tempo pieno regolarmente iscritti all’Inpgi. Inoltre dovranno essere collegate in almeno 13 regioni (oggi la norma prevede 12) con almeno 40 emittenti radiofoniche (oggi non meno di 30) e diffondere oltre 2 mila notiziari l’anno rispetto ai mille previsti oggi.
Quelle per le radio
Per le radio nazionali saranno necessari almeno 5 giornalisti con contratto di lavoro a tempo pieno e iscritti all’Inpgi. Queste radio possono avere un rimborso fino al 60% delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa fino a un massimo di 100 mila euro, ma per ogni ulteriore giornalista dipendente il limite viene innalzato a 20 mila euro fino a un massimo di 200 mila euro.
Per le radio locali invece è richiesto almeno un giornalista per accedere ai contributi (25 mila euro il tetto massimo ma aumentabile di 10 mila euro per ogni ulteriore giornalista). Alle radio di partito, infine, è richiesta una struttura redazionale composta da almeno 4 giornalisti a tempo pieno.