Il principio è stato stabilito dal Giudice di Pace Salvatore Nocera che, accogliendo la tesi difensiva di un commerciante multato, ha annullato il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale il 20 agosto del 2010. In quel giorno una pattuglia di Polizia Municipale ha elevato una contravvenzione alla «Calzoleria La Veloce», poiché il suo titolare aveva esposto uno stand pubblicitario nella Via Stefano Bilardello.
Il difensore dell'attività commerciale, avvocato Silvio Forti, nella sua difesa, ha sostenuto che la contravvenzione scaturiva da una erronea conoscenza della parola inglese "stand ", che tradotta in italiano significa baracca, padiglione, stallo. Nel caso specifico l'incriminato stand consisteva in un foglio di cartone alto poco meno di 70 centimetri e largo 27 posto obliquamente tra la soglia dell'esercizio ed il marciapiede, non ostacolando il transito pedonale e facilmente rimovibile.
«Tra l'altro l'articolo 20 del Codice della Strada al punto 3 - dice proprio l'avvocato Forti - recita che è ammessa l'occupazione di marciapiedi a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni, facendo esplicito riferimento a baracche, tende, chioschi ed edicole, mentre nel caso specifico si trattava di un semplicissimo foglio di cartone».
Il Giudice di Pace condividendo la tesi difensiva dell' avvocato Forti ha annullato la contravvenzione compensando le spese.