Si potranno inoltre regolarizzare i lavoratori occupati irregolarmente, facendo domanda dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 e pagando mille euro per ogni dipendente più sei mesi di salario, contributi e tasse arretrati. Il decreto recepisce una direttiva Ue del 2009 sulla lotta
allo sfruttamento del lavoro nero degli immigrati irregolari, volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nel confronti dei trasgressori.
INASPRIMENTO SANZIONI. Sono previste delle ipotesi aggravanti (con pene aumentate da un terzo alla metà) nei casi in cui vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori, oppure minori in età non lavorativa, o se ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo
603 bis del codice penale. Inoltre viene introdotta una sanzione amministrativa accessoria equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio del rimpatrio dello straniero. Qualora ricorrano circostanze di «particolare sfruttamento », viene introdotta inoltre una sanzione (fino a 150.000 euro) per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all’impiego irregolare di stranieri. Ancora, i datori di lavoro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva per reati connessi allo sfruttamento del lavoro ovvero all’occupazione illegale di cittadini stranieri e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non potranno avere il nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri.
PERMESSO A CHI DENUNCIA. È previsto, per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, che lo straniero che denuncia o coopera nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI. I datori di lavoro che all’entrata in vigore del decreto occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione. La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 e potranno essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, a eccezione del settore del lavoro domestico dove
sarà possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali. Per regolarizzare bisognerà pagare un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore; a ciò dovranno aggiungersi le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi (fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione le somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di durata superiore a sei mesi).
GLI ESCLUSI. Non potranno accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri o allo sfruttamento lavorativo, né quelli che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza poi procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero. Non si potrà far emergere lavoratori stranieri espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo, né quelli condannati per un reato per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. L’esito positivo del procedimento di emersione comporterà, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.