Ma la società licatese ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza e Leonardo Cucchiara per l'annullamento, previa sospensione, sia del provvedimento di risoluzione del contratto adottato dal Comune di Marsala, sia dell'informativa atipica resa dalla Prefettura di Agrigento, lamentando una grave forma di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e del difetto di istruttoria; tra l'altro i difensori della società ricorrente hanno sostenuto che nemmeno l'adesione al protocollo di legalità può portare al superamento della necessità di un'adeguata motivazione dei provvedimenti adottati da una pubblica amministrazione a seguito di un'informativa prefettizia atipica, citando numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli a tale tesi difensiva.
Il Tar Sicilia, ritenendo fondate le censure avanzate dagli avvocati Rubino, Valenza e Cucchiara, e ritenendo sussistente il pericolo di un danno grave ed irreparabile incombente sulla società ricorrente per effetto della risoluzione del contratto di appalto, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Pertanto per effetto della pronunzia cautelare resa dal Tar Sicilia l'Impresa licatese potrà proseguire i lavori di completamto dell'impianto di pubblica illuminazione presso il Comune di Marsala.