Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi.
Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Cookie Policy   -   Chiudi
12/06/2013 18:45:35

Riscuoteva la pensione dell'anziano morto otto anni fa. In manette una badante a Castelvetrano

E' stata sorpresa in flagranza di reato dai carabinieri mentre ritirava la somma mensile alla succursale dell'ufficio postale di via Garibaldi. Dell'anziano deceduto nel 2005, V. C., la donna era la bandante e in qualità di ciò aveva anche la delega al ritiro, ogni mese, della sua pensione al minimo: 369,56 euro. Dopo che l'anziano è morto nel mese di marzo di otto anni fa, però, Angela Signorello, come se nulla fosse, ha continuato a recarsi puntualmente all'ufficio postale per ritirarne la pensione E' stato calcolato che negli otto anni durante i quali ha percepito indebitamente la pensione di V. C., la donna ha intascato una somma che si aggira intorno ai 40mila euro netti. Fin qui la ricostruzione dei carabinieri. Ecco invece cosa scrive il legale della signora:

In ossequio al mandato difensivo conferitomi, corre l’obbligo precisare quanto segue: la sig.ra Signorello non era la badante di C.V. ma la nipote e l’erede universale; dalla data del decesso ad oggi la stessa ha consegnato a Poste Italiane SPA ben due certificati attestanti il decesso dell’avente diritto; nonostante ciò Poste Italiane ha continuato ad erogare la pensione che è stata, dunque, percepita in assoluta buona fede;
l’importo totale è notevolmente inferiore ad € 40.000 e la mia assistita si è dichiarata pronta a restituire quanto indebitamente percepito; la sig.ra Signorello, alla quale sono state riconosciute anche le attenuanti generiche, ha – per ragioni di opportunità – acceduto al rito alternativo dell’applicazione pena su richiesta delle parti che, per giurisprudenza di Cassazione, non ha natura di sentenza di condanna.

Avv. Matilde Mattozzi