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24/04/2014 11:36:00

Quando arriva un bebè: i diritti del lavoratore padre

L’arrivo di un figlio porta tanta gioia ma al tempo stesso un po’ di scompiglio nel ménage familiare, soprattutto quanto entrambi i genitori lavorano.L’Italia negli ultimi anni, al pari di altri paesi europei, ha tentato di introdurre strumenti di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, che tengono conto anche del padre lavoratore.

Vendiamo in sintesi quali:

CONGEDO OBBLIGATORIO: n. 1 giorno di astensione dal lavoro da fruire entro il 5° mese di vita del bambino con diritto al 100% della retribuzione (corrisposta dall’INPS). La domanda va presentata al proprio datore di lavoro. Il beneficio è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dalla riforma Fornero.

CONGEDO FACOLTATIVO: n. 2 giorni di astensione dal lavoro da fruire entro il 5° mese di vita del bambino, ma solo in alternativa al congedo di maternità con diritto al 100% della retribuzione (corrisposta dall’INPS). La domanda va presentata al proprio datore di lavoro. Il beneficio è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dalla riforma Fornero.

CONGEDO DI PATERNITA’ (astensione obbligatoria): è usufruibile solo in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero in caso di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre. Permette l’astensione dal lavoro per tutta la la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (max 5 mesi). Dà diritto ad una retribuzione pari all’80% con pagamento anticipato dal datore di lavoro. La domanda è da presentare al proprio datore di lavoro ed all’INPS, prima dell’inizio del congedo di paternità. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa): n. 6 mesi di astensione dal lavoro da fruire entro l’8° anno di vita del bambino, ovvero 7 mesi qualora usufruisca dell’astensione facoltativa per almeno 3 mesi continuativi. Spetta il 30% della retribuzione. La domanda è da presentare al proprio datore di lavoro ed all’INPS, prima dell’inizio del congedo parentale.

RIPOSI GIORNALIERI (permessi per allattamento):usufruibili solo in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, ovvero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale, ovvero nel caso in cui la madre non è lavoratrice dipendente (casalinga, lavoratrice domestica, autonoma o libera professionista), ovvero in caso di morte o di grave infermità della madre. Si tratta di n. 2 ore al giorno se l’orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere, di n. 1 ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, da fruire entro il 1° anno di vita del bambino. Spetta il 100% della retribuzione. La domanda è da presentare al proprio datore di lavoro ed all’INPS, prima dell’inizio del periodo di fruizione.

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO: astensione illimitata per la malattia del figlio di età non superiore a 3 anni di; astensione nei limiti di 5 giorni lavorativi all’anno per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Non è necessaria alcuna domanda, basta il certificato medico.

Completano il quadro eventuali previsioni migliorative dei contratti nazionali di settore.

 

 

a cura di Rosaria Nolfo