Un’altra sentenza stabilisce che le avverse condizioni metereologiche non esimono le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli che atterrano con oltre tre ore di ritardo sull’orario previsto o che vengono dirottati altrove.
E a maggior ragione, se il volo viene annullato. Dopo la recente sentenza del giudice di pace di Alcamo, è stato, infatti, il suo omologo del Tribunale di Marsala a dare ragione a sei passeggeri, condannando la Ryanair a versare loro 250 euro ciascuno per il volo che la sera dell’11 maggio 2017 doveva condurli da Trapani-Birgi a Bergamo-Orio al Serio e che, invece, a causa del maltempo fu fatto atterrare a Bologna. Con successivo trasferimento in pullman fino all’aeroporto di Bergamo, dove i passeggeri sono arrivati l’indomani mattina alle 7.15. Il giudice Petrone ha, pertanto, accolto la tesi dell’avvocato Antonino Rallo, che ha fatto leva sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, e ha osservato che le condizioni atmosferiche avverse addotte dalla Ryanair potevano essere conosciute dalla compagnia aerea ancora prima della partenza del volo. “Non si può quindi fare riferimento a circostanze eccezionali – afferma l’avvocato Antonino Rallo - per poter giustificare l’evento pregiudizievole, poiché non è stato dimostrato né il caso fortuito né la forza maggiore, ma nei fatti era possibile una riprotezione dei passeggeri su altro volo, con gli accorgimenti del caso, vista l’ora tarda, in modo tale da evitare il ritardo di dieci ore, come lamentato dagli odierni attori (in linguaggio giuridico: i passeggeri che hanno fatto causa, ndr). In buona sostanza, anche in caso di maltempo, se l’evento era prevedibile, come nel caso di specie, i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria per il dirottamento del volo su altro scalo nonostante gli sforzi profusi dalla compagnia”.