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11/04/2019 09:00:00

Cigs per riorganizzazione anche nel 2020

Le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, potranno chiedere la proroga della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà fino al 2020. Con la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunicato il rifinanziamento per l’anno 2019 ed estensione per l’anno 2020 della proroga ai sensi dell’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, modificato dall’articolo 26-bis del DL n. 4/2019, convertito in legge n.26/2019.

Si estende dunque la possibilità di chiedere la proroga della Cigs per 12 mesi in caso di rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza della Regione o delle Regioni interessate. Occorre però che il programma di riorganizzazione aziendale preveda investimenti complessi non attuabili in 24 mesi, ovvero piani di recupero occupazionale non attuabili nel medesimo limite temporale. La proroga potrà invece essere richiesta per un massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e occupazionale non attuabili in 12 mesi. Per la causale contratto di solidarietà, proroga sino a 12 mesi qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato. Le proroghe saranno concesse solo nel limite delle risorse disponibili, pari a 180 milioni di euro per il 2019 e a 50 milioni di euro per il 2020. Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni operative già fornite dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 2 e n. 16 del 2018. Infine, per ogni annualità, si precisa che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile, alla presenza di tutti gli altri requisiti indicati e sempre nei limiti delle risorse disponibili, nel limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di vigenza della norma stessa.

A cura di Studio Ingianni
Consulenti del lavoro
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