Il governo Conte ha varato il bonus vacanze, un contributo per singoli, coppie e famiglie che vogliono concedersi qualche giorno o settimana di relax dopo l'emergenza Coronavirus.
Ebbene, dopo settimane di attesa l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L’agevolazione si rivolge ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Il bonus può essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona". Non sarà possibile dilazionare l'importo in più imprese turistiche (ad esempio in hotel e B&B diversi) ma sarà necessario spenderlo in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa. Tali servizi dovranno essere documentati con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. "Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi".
Ciascun componente del nucleo familiare, anche prima del primo luglio, deve innanzitutto presentare all’INPS (anche tramite Caf) la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere il rilascio dell'Isee; deve inoltre possedere una carta d'identità elettronica e scaricare sul proprio smartphone l'app IO, attraverso la quale effettuerà la richiesta del bonus confermando l'importo massimo spettante e la quantità di componenti del nucleo familiare ottenendo il codice univoco e il QR code che andrà poi mostrato al titolare dell'impresa turistica.
L'esercente deve semplicemente verificare il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente, il codice fiscale del cliente (che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale)e l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare). Come spiega l'Agenzia delle Entrate "la procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema". Già, ma l'esercente come recupererà la somma non incassata per via dello sconto? "A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto – spiega sempre l'Agenzia delle Entrate – il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24".