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02/07/2020 08:00:00

Il superbonus al 110% anche alle seconde case 

 Si va verso l'allargamento del superbonus al 110% con l'estensione degli sgravi anche alle secondo case unifamiliari, come le villette a schiera, e al terzo settore. Lo prevede la riformulazione di un emendamento al dl rilancio che dovrebbe essere votata in commissione Bilancio della Camera nelle prossime ore. Il decreto al momento esclude le seconde case se monofamiliari.

La proposta di modifica estende la detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Vengono inoltre rimodulati i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio. Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Restano escluse le abitazioni signorili, ville o castelli. Le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione al 110% solo per interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle stesse detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.

L'intervento si applica anche agli impianti a collettore solare e alle caldaie a biomasse in classe 5 stelle, queste ultime solo in sostituzione di una caldaia a biomassa pre-esistente. Per gli interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio il tetto delle spese per usufruire della detrazione è di 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, scende a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari e a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento e/o il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, il tetto delle spese è di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari o 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, il tetto di spesa è di 30.000 euro e la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.