Egr. Direttore Giacomo Di Girolamo,
in riferimento al suo articolo pubblicato sul giornale on-line TP-24 di oggi 13.07.2020 dal titolo “Affari sporchi sulla pelle dei migranti. Chiuse le indagini per Norino Fratello”, mi permetto di fornirLe alcuni chiarimenti, notizie, documenti e precisazioni al fine di rendere ai lettori una completa conoscenza degli atti sino ad oggi emessi dalle Autorità Giudiziarie ed evitare, sommari e strumentali processi mediatici.
Non è mai esistita, sia nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Trapani in data 05/07/2018(giorno dell’arresto), né dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato alcuni giorni fa, l’ipotesi di reato circa…..”l’avere messo sù una rete di cooperative che lucrava sulla pelle dei migranti…..”
Non risulta da nessuna parte che ......”il Fratello avrebbe percepito dall’INPS delle indennità di maternità di cinque dipendenti in realtà mai corrisposte ai lavoratori….”;
Per quanto riguarda invece i reati contestati sia dalla misura cautelare del 05/07/2020 e sia dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato alcuni giorni fa e precisamente: il reato della lettera B) art. 512 c.p. (già legge 356/92 “Intestazione Fittizia”, lettera C) art. 110, 216 c.p. “Bancarotta” lettera D) art. 110 c.p. f.lgs 74/2000 e lettera E) art. 110,61 c.p. d.lgs. 74/2000, voglio portare a sua conoscenza ciò che è scritto nelle Sentenze del Tribunale del Riesame di Palermo di annullamento dell’ordinanza del 05/7/2018 (in tutto sono 5 e tutte di rigetto avverso i ricorsi della Procura) e dalla Sentenza della Corte di Cassazione e che sono tutte pubbliche e depositate nelle Sedi Giudiziarie.
Ultima sentenza del Tribunale del Riesame di Palermo n. 248/2019 del 07/3/2019 di Fratello Onofrio a seguito di opposizione della Procura di Trapani:
"… la possibilità di questo Collegio di operare una rivalutazione del quadro indiziario, sulla scorta degli elementi addotti dalla difesa che evidenziano, da un lato, pronunzie definitive che escludono la ricorrenza dei reati per cui si procede( sia per l’intestazione fittizia di beni, sia la bancarotta per distrazione), imponendo al giudice ed evitare il contrasto tra giudicati, dall’altro lato offrono nuovi elementi di fatto, non tenuti in conto in precedenza, come le fatture di vendita depositate dal curatore fallimentare della Wellness Sport Center in data 18/10/2018 che dimostrano come i beni asseritamente distratti dal ricorrente siano stati, in realtà, acquisiti dalla curatele e monetizzati nell’interesse dei creditori della società fallita.
Ritenuta, dunque, la possibilità di rivalutare il quadro indiziario alla luce delle emergenze depositate a seguito del giudizio di rinvio, questo Collegio non può esimersi dal rilevare l’effettiva insussistenza del quadro indiziario posto a fondamento dei capi B,C ed E della rubrica.……
Dalle considerazioni di tali elementi indiziari non è dato, dunque, riscontrare un sufficiente quadro indiziario, tale da integrare le ipotesi contestate ai capi B,C, ed E…………………………………………………………………………………………………………"
Sentenza della Corte di Cassazione n. 5266 del 2019 avverso il ricorso della Procura di Trapani per il reato di intestazione fittizia:
"Il ricorso è manifestatamente infondato. Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui aderisce il Collegio, si ritiene che ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 12 quinquies del D.L. n.306/1992 conv. nella legge n. 356/1992 (Intestazione Fittizia), è necessaria l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata alla elusione dell’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali……………………………………………………………"
Non voglio aggiungere nessuna parola in mia difesa, perché sarei troppo di parte, in quanto ho avuto e avrò sempre fiducia nei Giudici.
Voglio solo comunicare che il primo avviso di garanzia è del 2011 n. 3724/2011 e le conclusioni delle indagini sono del 24 giugno 2020.
Saluti,
Norino Fratello