Un operatore della formazione professionale di Mazara del Vallo che sin dal 1990 ha lavorato per conto di Enti di formazione accreditati presso la Regione Siciliana era stato escluso dall’albo degli operatori della formazione professionale per asserita carenza dei requisiti, segnatamente per la “sussistenza di carichi penali pendenti”.
L’operatore della formazione professionale, allora, proponeva un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’avvocato Santo Botta (nella foto), innanzi al TAR Palermo contro l’Assessorato regionale della formazione, lamentando l’illegittimità del provvedimento di esclusione sotto molteplici profili.
In particolare l’avvocato Botta ha censurato il Decreto di aggiornamento degli operatori della formazione professionale poiché l’Assessorato non avrebbe potuto escludere il richiedente in assenza di una disposizione normativa che prevede espressamente l’assenza di carichi penali pendenti ai fini della permanenza nell’Albo della formazione.
Inoltre, l’avvocato Santo Botta ha formulato una istanza cautelare richiedendo al Tribunale amministrativo regionale di voler disporre l’iscrizione con riserva del ricorrente nell’albo degli operatori della formazione professionale.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della formazione, in persona dell’Assessore pro tempore prof. Lagalla, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.
Al termine della fase cautelare, il TAR Palermo, sezione prima, Presidente dr.ssa Aurora Lento, Relatore dr. Luca Girardi, condividendo le tesi difensive formulate dall’avvocato Botta secondo cui l’iscrizione all’albo non può essere subordinata a requisiti che nella legge non trovano riscontro, ha accolto la misura cautelare richiesta.
Pertanto, per effetto della decisione resa dal TAR, il ricorrente dovrà essere iscritto all’Albo degli operatori della formazione professionale e potrà prender parte alle selezioni in corso di svolgimento relative al c.d. “Avviso 8”.