Un’importante decisione è stata assunta, in favore dello Iacp di Trapani, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani. I giudici, con sentenza n. 441 del 22/11/2022, hanno infatti accolto il ricorso dello Iacp contro l’avviso di accertamento emesso da un Comune per il pagamento dell’Imu a valere per l’anno 2016 e per un ammontare complessivo di 1 milione 524 mila 656 euro.
Accogliendo le ragioni esposte nel ricorso presentato e discusso dal legale dell’Ente, avv. Laura Montanti, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto illegittima la pretesa impositiva, in quanto le unità abitative assegnate dagli Iacp hanno natura di alloggi sociali ed in quanto tali sono esenti. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria, in particolare, ha riconosciuto come la legge finanziaria dello Stato approvata nel 2014 ha sancito, in maniera chiara, un trattamento fiscale di favore agli enti di edilizia residenziale pubblica, “le cui finalità solidaristiche costituiscono lo strumento principale per l’attuazione del diritto all’abitazione per i ceto meno abbienti, diritto a cui si riconosce dignità di rango costituzionale”, concludendo nel senso che “…tutte le unità abitative che lo Iacp ha locato a terzi, in quanto alloggi sociali sono sottratte all’obbligo del versamento dell’Imu”.
“Si tratta di una pronuncia rilevante –afferma il presidente dell’ente, avvocato Vincenzo Scontrino– che blocca quella emorragia di risorse che nel tempo ha reso problematica la definizione dei nostri bilanci ed ha impoverito l’Istituto, sottraendo somme ai capitoli di spesa in favore della gestione degli alloggi. Le pretese fiscali in materia di IMU -prosegue Scontrino- hanno sempre rappresentato uno stridente contrasto e un evidente controsenso con le finalità sociali che sono proprie dello Iacp. Con questa sentenza viene detta una parola chiara: non può essere tassata la proprietà pubblica di Enti che, senza dubbio, svolgono un fondamentale ruolo nella salvaguardia della coesione sociale attraverso la riduzione del disagio abitativo delle fasce meno abbienti”.
La recente decisione -che si basa e richiama un analogo pronunciamento della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia risalente al 2019- ha di fatto dichiarato che a decorrere dall’anno 2014 sono da ritenersi illegittime da parte dei Comuni le pretese Imu sugli alloggi Iacp.