Dimissioni o revoca. Il ministro della Cultura protagonista dell'affaire sulla consulenza alla d.ssa Boccia, ha riferito alla presidente del Consiglio dei Ministri che è pronto a rassegnare l'incarico un minuto dopo la richiesta della Meloni, al momento l'istanza non è pervenuta. Nella pratica politica italiana l'esercizio dei due atti si differenzia notevolmente nella Costituzione Italiana.
Per quanto riguarda l'organo esecutivo, la nomina sia del presidente che dei ministri su proposta del capo del governo viene effettuata del presidente della repubblica, come stabilito dal secondo comma dell'articolo 92 della Carta costituzionale che recita:" Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri." E se un ministro X non accogliesse l'invito a rinunciare all'incarico, come può essere esautorato? Viene in soccorso la mozione di sfiducia. La Costituzione Italiana non prevede esplicitamente che possa essere sfiduciato un singolo componente di un esecutivo. D’altronde nemmeno esclude questa possibilità. Infatti a partire dagli anni ottanta questa è diventata una prassi ricorrente. Il regolamento della camera dei deputati l'ha disciplinata. Successivamente la sentenza nr° 7 della corte costituzionale ha devoluto anche ai senatori l'istituto, in ossequio al principio della parità di poteri tra le due camere.
È evidente che la sfiducia individuale possa essere sfruttata come sostituto del potere di revoca. Il presidente del consiglio non può infatti revocare direttamente l’incarico a un membro del suo governo. Ma lasciando libertà di voto costringe sostanzialmente il ministro alle dimissioni. La Meloni deve solo fare una sceglta politica alla luce del nuovo caso Sangiuliano che ha monopolizzato per difendersi il Tg1 serale con un'intervista degna di "Cinico TV",su quelli datati Santanchè, Delmastro e al netto delle eventuali responsabilità penali.
Vittorio Alfieri