All'ente trapanese viene contestato di aver ricevuto un finanziamento di circa 254mila euro e di avere presentato documentazione di spese sostenute per 173mila euro. In un primo momento l'Efal aveva riconosciuto il debito affermando che era compensabile con crediti vantati in relazione di altre attività di formazione espletate. Poi aveva comunicato che avrebbe utilizzato l'intera somma per pagare arretrati contrattuali per il periodo 1998/2003, in applicazione di una direttiva del Dipartimento formazione professionale. Infine, dopo la contestazione della Procura contabile, il legale dell'ente aveva sostenuto che l'avanzo di gestione era già stato utilizzato per pagamenti vari a favore del personale dipendente.
Secondo la Corte «a fronte di un avanzo di gestione di €.54.973,20, che può ritenersi certo in quanto non contestato dalla parte convenuta, deve rilevarsi l'assoluta contraddittorietà delle argomentazioni addotte dall'Efal nelle varie fasi del procedimento amministrativo e in occasione alle difese prodotte a seguito dell'invito a dedurre notificato dalla Procura regionale».