Abolite le province con la legge 7/2013 l’assetto della Sicilia sarà sostanzialmente occupato da due tipologie istituzionali: le città metropolitane e i liberi consorzi di comuni. I comuni che entreranno a far parte delle prime (si tratta di quelli ricadenti nelle aree di Palermo, Catania e Messina) non faranno parte dei secondi. Per entrambe le istituzioni il governo regionale ha preparato ddl che sono stati depositati all’Ars.
Città metropolitane
Le città metropolitane individuate dal ddl sono Palermo, Catania e Messina e i comuni limitrofi (51 in tutto) che perderanno lo status di comune e diventeranno municipi metropolitani. In particolare faranno parte della città metropolitana di Palermo 21 comuni: Palermo, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trabia, Ustica e Villabate. Della città metropolitana di Catania faranno parte 19 comuni: Catania, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Acireale, Aci Sant’Antonio, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Pedara, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata li Battiati, Trecastagni,Tremestieri Etneo, Valverde. Infine saranno 14 nella città metropolitana di Messina: Messina, Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena.
Il ddl stabilisce che le città metropolitane debbano avere almeno 250 mila abitanti e che i comuni abbiano una continuità di insediamenti e integrazione fra i servizi. ATtenzione però: il ddl prevede che l’adesione passi attraverso un referendum che deve avere un quorum di votanti di almeno il 30%.
La città metropolitana assumerà le funzioni comunali e provinciali (e ci sarà un passaggio dei dipendenti dalla Provincia alla città metropolitana). Ci sarà un unico sindaco, che nella prima fase transitoria sarà quello della città capoluogo, mentre le muncipalità avranno un presidente. Il percorso transitorio, in tutto, durerà al massimo per due anni.
Le città metropolitane avranno autonomia statutaria e avranno trasferite alcune competenze che sono della Regione in materia di attività produttive, commercio, artigianato, scuola, cultura, agricoltura e foreste, famiglia, rifiuti, servizio idrico, traffico e trasporti, edilizia, protezione civile, turismo, spettacolo e sport.
Gli organi delle città metropolitane saranno il sindaco metropolitano, la giunta, il consiglio e la conferenza. Il consiglio metropolitano sarà composto da 35 membri eletti a suffragio universale, mentre la conferenza sarà composta da tutti i presidenti delle municipalità. Queste ultime avranno un presidente e un consiglio (con 5 componenti per i municipi sotto i 15 mila abitanti e 7 per quelli superiori).
Liberi consorzi di comuni
Il ddl sui liberi consorzi prevede che i comuni possano mettersi insieme sulla base di una serie di caratteristiche da quelle economiche (capacità di produrre reddito, capacità di riscossione, patrimonio, ecc.) a quelle culturali (turismo, beni archeologici, ecc.). Una volta approvato il ddl, i comuni avranno 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gurs per aderire al consorzio. Adesione che dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale.
Il consorzio dovrà essere composto da una popolazione tra i 150 mila e i 500 mila abitanti (per le isole minori sono previsti un massimo di due consorzi al di là degli abitanti).
Per quanto riguarda le cariche il consorzio avrà un presidente, un vicepresidente, un comitato dei sindaci e un consiglio. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti dal consiglio tra i membri sindaci, ma con voto ponderato, cioè con valore proporzionale al numero di abitanti di ogni comune. Proporzionalità che si deve rispettare per tutte le votazioni. Il comitato è composto da tutti i sindaci dei comuni aderenti. Il consiglio è formato dai sindaci e da due consiglieri comunali (uno per la maggioranza e uno per la minoranza) che però esprimono un unico voto. Il funzionamento degli organi è disciplinato dallo Statuto.
Per ridurre i costi della politica il ddl prevede che tutte le cariche sono a titolo gratuito e che le eventuali spese delle trasferte sono a carico dei comuni di appartenenza.
Quali saranno le competenze dei liberi consorzi? Il ddl individua diverse funzioni, soprattutto di pianificazione territoriale e di trasporto, organizzazione e gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della gestione del servizio idrico (assumendo anche competenze delle Srr e degli Ato). Inoltre, i consorzi avranno compiti di promozione turistica del territorio e di gestione di servizi sanitari sovracomunali (in questo caso assumendo le competenze dei distretti turistici e dei distretti sociosanitari).
Trasferimento di competenze
Per quanto riguarda le competenze che venivano espletate dalle Province il governo regionale ha preparato un ddl con norme transitorie sul trasferimento temporaneo delle funzioni amministrative e strumentali che prevede di trasferire ai comuni tutte quelle competenze di interesse comunale (per esempio l’istruzione secondaria) e alla Regione quelle di interesse sovra comunale. I dipendenti rimarranno al momento alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza, cioè le stesse province. Si tratta di una legge che serve per dare continuità alle azioni amministrative in attesa che venga varata la norma attuativa della l.r. 7/2013.