di Leonardo Agate - La legittima difesa è una norma del codice penale del 1930. Con l’articolo 1 della L. 13 febbraio 2006, n. 59, è stata leggermente modificata con l’aggiunta di due commi.
Secondo il citato art. 52 del codice penale “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
La norma è chiara. E’ stata approvata, con l’intero codice penale, con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1392, ed è entrata in vigore il 1° luglio 1931. Le norme, allora, le sapevano scrivere.
In questi ultimi anni, essendosi verificati, anche di recente, casi di aggressioni da parte di rapinatori, spesso non cittadini italiani, nelle private abitazioni e in locali commerciali, la gente, soprattutto in certe regioni, ha un maggior timore di non essere convenientemente tutelata dallo stato.
E’ successo, in più occasioni, che gli aggrediti, di giorno o di notte, abbiano sparato agli aggressori, uccidendo. In questi casi, la magistratura apre un’inchiesta volta ad accertare se l’uccisione del rapinatore sia proporzionata all’offesa ricevuta. Se è stata proporzionata, è applicata all’uccisore la scriminante della legittima difesa, per la quale non è punibile. Il procedimento si apre con l’imputazione di omicidio, perché una persona è stata ammazzata, poi può essere derubricato e, alla fine, può essere riconosciuta all’agente la non punibilità. Di solito le cose vanno così. Ma ci sono altri aspetti, meno direttamente giuridici, che non bisogna sottovalutare.
Innanzi tutto, all’offeso nei suoi diritti, di solito, monta la rabbia perché gli sembra grandemente ingiusto che qualcuno possa violare la sua casa o il suo negozio, per derubarlo. Nei minuti in cui avviene il fattaccio, l’offeso non ha il tempo né il modo di accertare se i malviventi sono armati di pistole, oltre che di grimaldelli, e se vogliano farne uso come hanno fatto con i grimaldelli per entrare.
Ci sono da una parte dei malviventi che vogliono arrecare a un cittadino un’offesa ingiusta; ci sono dall’altra parte i cittadini che vogliono difendersi. Nel dubbio su quale reazione preferire, poiché la posta in giuoco può essere la vita, il rapinato , se ha un’arma a disposizione, può sparare e uccidere.
Si può verificare pure il caso di malviventi che sono stati uccisi dal proprietario mentre avevano già messo a segno il colpo e stavano per scappare con la refurtiva. E’ pure capitato che i malviventi, scoperti all’opera in piena notte, si sono apprestati a fuggire, ma sono stati freddati alle spalle durante la fuga.
La magistratura dovrà stabilire quando la difesa dei propri o altrui beni sia legittima, rendendo non punibile l’omicida, e quando sia stata sproporzionata all’offesa ricevuta, rendendo condannabile l’uccisore.
Poiché la difesa dei propri beni, nel contesto di un’insicurezza generata dal grande massa degli extracomunitari regolari e no, è un argomento molto sentito dalla gente, è probabile che alle prossime elezioni politiche avrà il suo peso sul voto. Ecco quindi che un po’ tutte le parti politiche hanno presentato proposte per rendere meno attaccabile la posizione di chi uccide un malvivente che tenta di aggredirlo o derubarlo.
Le diverse proposte di modifica della norma sulla legittima difesa vanno tutte in genere verso l’ampliamento della sua applicabilità. La proposta approvata dalla camera è la n. 3785, relatore David Ermini del Pd. Fra tutte le proposte, presentate e non approvate, è la più ridicola. Il nuovo segretario Pd, Matteo Renzi, ha invitato il proprio partito a modificare il testo al senato.
Non so se Renzi si sia reso conto che il senato serve. Se fosse passata la sua riforma costituzionale, una legge - fesseria approvata alla camera, sarebbe stata promulgata e sarebbe divenuta operativa.
La proposta – fesseria, che modifica l’art. 52 del codice penale, approvata alla camera, prevede che si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione compiuta in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno. Precisa anche l'ambito di applicazione della fattispecie dell’eccesso di legittima difesa: all'interno dell'art. 59 c.p. è inserita la seguente previsione: “La colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”.
La proposta di legge del deputato Pd David Ermini è segno di un politica debole che insegue soltanto il consenso elettorale. Achille Serra, ex deputato Pd e Udc, ex prefetto di Ancona, Palermo Firenze e Roma, ha dichiarato in un’intervista al Fatto Quotidiano, pubblicata ieri : “ L’unico obbiettivo è il tornaconto elettorale: sia per chi la propone, sia per chi si oppone.” In un’altra intervista pubblicata ieri sullo stesso quotidiano, Massimo Cacciari, filosofo e sindaco di Venezia tra il 1993 e il 2000, ha detto: “Assurdo, così il PdR fa a gara con Salvini & C.”
La vecchia norma del Codice Rocco, che pure tanto tenero non era con i delinquenti, potrebbe restare intatta, solo se lo stato accelerasse i processi, mettendo nel bilancio più stanziamenti per la giustizia, e se garantisse una protezione agli offesi dopo la loro assoluzione, e pagasse le spese dell’assistenza legale.