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10/11/2017 12:00:00

Sanatoria "nascosta" nella legge dell'Ars. Corte costituzionale boccia alcuni articoli

Una sanatoria «nascosta» nella legge regionale approvata dall'Ars lo scorso agosto. Una legge nata per recepire semplicemente il testo unico dell'edilizia e allargatasi molto oltre questi confini. È quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale che ha accolto l'impugnativa di alcune norme promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di alcune parti contenute nella legge. Cassati due commi. Il primo prevedeva che «il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda».

L’altro comma cassato prevedeva «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso». Da qui la bocciatura: «Questo significava - dice il leader dei Verdi, Angelo Bonelli - che chi aveva commesso l'abuso edilizio avrebbe potuto sanarlo nel caso in cui il Comune avesse modificato il piano regolatore o le norme tecniche edilizie. Un condono edilizio vero e proprio con il voto a favore di Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri e con la responsabilità di Rosario Crocetta».

Esulta anche Legambiente: «È una sentenza durissima e simbolica - dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - anche per i temi su cui interviene, come abusivismo edilizio, condono, tutela ambientale e paesaggistica, anche perché resa all’indomani dell’elezione della nuova Assemblea. Chiediamo, quindi, al neo Presidente della Regione di dare disposizioni agli Uffici regionali competenti di accertare quante sanatorie hanno rilasciato dal 2016 ad oggi i Comuni in applicazione di tali norme regionali incostituzionali e di chiederne la revoca/annullamento».

Oltre alla norma sulla sanatoria «nascosta», la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3 che consente di realizzare gli impianti di energie rinnovabili escludendoli dalle verifiche di impatto ambientale: in sostanza viene esteso il regime di edilizia libera agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Illegittimo pure l’articolo 16 nella parte in cui consente l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche senza necessità di autorizzazione scritta. La disposizione va ricondotta infatti alla materia della «protezione civile», rispetto alla quale «lo statuto speciale non assegna alcuna specifica competenza alla Regione siciliana». Stesso principio anche per la disposizione che esclude le opere minori dalla preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio del Genio civile prevista, ai fini della sicurezza, nelle zone sismiche: anche questa norma è stata dichiarata incostituzionale.