Cateno De Luca, ha collezionato la sua quattordicesima assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Un verdetto emesso nel pomeriggio di venerdì su una inchiesta scattata nel 2010. Esito che cancella la richiesta di 5 anni di carcere avanzata dal pubblico ministero per il cosiddetto sacco edilizio di Fiumedinisi. Il paesino a due passi da Messina dove era sindaco De Luca, per questa vicenda arrestato nel 2011.
Adesso acclamato alla pronuncia della sentenza in tribunale, a Messina, in un’aula zeppa di suoi elettori in festa. Ma il deputato che negli ultimi giorni, nonostante i “domiciliari”, ha continuato a difendersi via Facebook mobilitando il popolo dei social se ne è dovuto tornare a casa accompagnato dai carabinieri. Rientrato sotto scorta per la quindicesima tegola lanciatagli due giorni dopo l’elezione con riferimento ad altre accuse. Appunto, l’evasione fiscale. Un altro procedimento da cominciare meno di ventiquattro ore dopo l’assoluzione, questa mattina, con il primo interrogatorio del gip.
Per varcare la soglia di Palazzo dei Normanni il gip o il tribunale del riesame dovrebbero infatti concedere la libertà provvisoria, come auspicano gli avvocati adesso soddisfatti dall’assoluzione per abuso di ufficio e falso, con prescrizione di una presunta e tentata concussione.
La vicenda riguarda fatti che gli vennero contestati nel 2010 per la costruzione di un albergo con centro benessere, di sedici villette e di un muro di contenimento del Fiumedinisi, il torrente che da il nome al paese. E per questo fu arrestato l’anno successivo, mentre scattavano incriminazioni anche per il fratello Tindaro e altre sedici persone fra le quali un ex sindaco della zona, Carmelo Satta, coinvolto e arrestato due giorni dopo le elezioni regionali, nel blitz su una evasione fiscale da 1 milione 750 mila euro.
Dal canto suo uno dei due difensori, l’avvocato Carlo Taormina, soddisfatto dal verdetto invita tutti a riflettere sul fatto che “il giudizio di impresentabilità non stava in piedi”, certo che De Luca uscirà a testa alta anche dalla vicenda per cui è stato incredibilmente arrestato subito dopo le elezioni per “una discutibile accusa di evasione”, legata a “interpretazioni dell’Agenzia delle entrate riviste e corrette a favore di De Luca della commissioni tributarie”.
In realtà De Luca non è stato assolto da tutte le ipotesi di abuso ex 323 c.p. Lo fanno notare gli avvocati delle parti civili. Il reato di abuso è contestato non solo dai capi A e H (assolto perché il fatto non sussiste), ma anche dal capo D): “D’ANNA Pietro, DE LUCA Roberto Cateno art. 110 e 323 c.p. perché in concorso tra loro, il De Luca quale determinatore ed il D’Anna quale responsabile dell’Area Servizi Territoriali ed Ambientali del Comune di Fiumedinisi, in violazione ai Decreti Dirigenziali dell’ Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Siciliana n. 342/06 e 477/08, procedevano al rilascio della c.e. 11/2008 alla ditta Dioniso s.r.l. in mancanza della condizione apposta in detti decreti secondo cui l’intervento edilizio in questione era subordinato alla “preventiva realizzazione della viabilità, delle urbanizzazioni o alla specifica previsione e/o progettazione da assoggettare a convenzione con il comune”, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel rilascio della sopra menzionata concessione edilizia in variante allo strumento urbanistico in favore della DIONISO s.r.l. n Fiumedinisi il 26.01.2009“
2) Ai sensi dell’art. 531 cpp il giudice se il reato è estinto pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo“salvo quanto disposto dall’art. 129 comma 2. L’art. 129 comma 2, richiamato dall’art. 531, stabilisce che, nel rispetto del principio del favor rei , se ricorre una causa di estinzione del reato ma sussiste l’evidenza che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione nel merito.