Finalmente il 17 Marzo 2020 il governo ha partorito, letteralmente, il tanto atteso Decreto “Cura Italia”.
Si tratta di un decreto complesso, corposo nel suo genere e di difficile interpretazione che prevede una serie di interventi volti a risollevare, lo si spera, aziende e dipendenti dall’emergenza pandemica Covid-19.
Lo stesso prevede in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti misure
โ Assegno ordinario per aziende da 5 a 50 dipendenti per un periodo massimo di 9 settimane;
โ Cassa integrazione in deroga per tutte le aziende che non posseggono i requisiti della Cassa integrazione ordinaria (quindi è ammessa anche per le aziende che hanno un solo dipendente) e la durata massima, come nel primo caso, è di 9 settimane (80% retribuzione);
โ Congedo parentale di 15 giorni con il 50% di retribuzione per i genitori del settore privato per I figli fino a 12 anni. Il limite di età non si applica per i figli con disabilità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado. In alternativa, bonus baby sitting di € 600,00;
โ Congedo parentale per il settore pubblico commisurata e stabilita in base al comparto pubblico di appartenza. In alternativa, bonus baby sitting di di € 600,00 elevato ad € 1000,00 per il personale sanitario;
โ Premio ai lavoratori dipendenti. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
โ Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;
โ Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa pari ad € 600,00 solo per il mese di marzo ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
โ Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali stessa indennità di cui sopra,;
โ Indennità lavoratori del settore agricolo come sopra;
โ Indennità iscritti alle gestioni artigiani e commercianti come sopra;
โ Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
โ Differimento scadenze per tutte le imprese il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
โ Sospensioni senza limiti per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate.
I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse ;
โ Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo Entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
โ Altri soggetti, diversi da quelli sopra elencati termine del 20 marzo;
โ Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini
โ Divieto di licenziamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licemziamento per giustificato motivo oggettivo è sospeso per 60 giorni;
โ Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini: Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
โ Credito d’imposta per botteghe e negozi Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 che sono stati costretti a chiudere l’attività a seguito di una norma di legge sul Coronavirus;
โ Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
โ (Menzione per la rinuncia alle sospensioni) (solo perchè lo Stato ci vuole bene!!) Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
Dott. Gianfranco Valenti
Dott.ssa Stefania Barbera