Alla fine la morale è questa: il co-marketing praticato da Ryanair non è illegittimo. La continuità territoriale, ovvero il fatto che alcune compagnie sono pagate dallo Stato per collegare tra loro aeroporti minori, invece, si.
E ancora una volta, ha vinto Ryanair, che proprio contro i bandi della continuità territoriale aveva fatto ricorso. Quella della continuità territoriale è una delle misure più care ai Cinque Stelle (che, tra due governi Conte e un governo Draghi, sono ormai al comando dell'Italia dal 2018 ...), proprio per contrastare l'egenomia della compagnia irlandese e favorire, inizialmente, Alitalia (che poi, in realtà, si è suicidata da sola ...). Un mare di soldi, pertanto, sono stati investiti a Trapani per mettere a bando alcune rotte con il resto del Paese.
La prima sorpresa è stata che le rotte erano davvero di poco interesse. La continuità territoriale, infatti, prevede che possono essere finanziate solo quelle rotte che non sono servite da aeroporti vicini, e Trapani, comunque la si veda, è a pochi chilometri di distanza dall'aeroporto di Palermo. Quindi, solo rotte di poco interese: Trieste, Perugia, Brindisi, Parma. E' per questo che le gare hanno avuto vita travagliata. Poi c'è stato il Covid, e poi chi se l'è aggiudicate, come la misconosciuta compagnia Tayaran Jet, ha capito che anche con il "doping" dei soldi di Stato, comunque, ci rimaneva sotto.
Ryanair non è stata a guardare. Da un lato ha messo delle nuove rotte da Trapani e Palermo per sovrapporsi a quelle della continuità territoriale, con prezzi più concorrenziali. Dall'altro lato ha avviato il ricorso al Tribunale Amministrativo.
E la terza sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso della compagnia irlandese (nei confronti di Enac, Regione siciliana, AlbaStar, Tayaranjet, Airgest) con il quale chiedeva, tecnicamente, l’annullamento dei servizi di "Imposizione di oneri di servizio pubblico (Osp) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte tra l’aeroporto di Trapani e Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli.
I giudici hanno riconosciuto le argomentazioni del vettore irlandese che ha evidenziato di operare numerosi collegamenti da e verso la Sicilia, con regolari servizi di linea sulle tratte da e per Trapani e Palermo e, quindi, in diretta concorrenza con i servizi aerei di linea relativi alle rotte onerate.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento - si legge nella sentenza - uno Stato membro può imporre Osp solo qualora tale rotta sia considerata «essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso» ed esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea «minimi». Lo scalo di Trapani non è situato né su una «piccola isola», né tantomeno su una «regione isolata» (soli 71 km da PA). Pertanto, le sei città individuate dalle amministrazioni procedenti non possono essere considerate poli economici, produttivi, amministrativi, socio-sanitari e di istruzione di livello sovraregionale, in base ai quali valutare la lontananza e l’isolamento dello scalo di Trapani. In conseguenza dell’annullamento degli atti - conclude la sentenza del Tribunale amministrativo - sarà l’Enac a regolarsi di conseguenza.
Morale: l’aeroporto «Vincenzo Florio» di Trapani Birgi perde 6 rotte.
Le rotte che restano per la stagione invernale al «Vincenzo Florio» sono, quindi: Bruxelles-Charleroi, Bergamo destinazione «venduta» anche come Milano, Bologna, Pisa, Roma Ciampino, Venezia-Treviso, Torino, e Londra-Stansted e Malta (queste ultime due saranno attivate, però il mese prossimo) operate da Ryanair; Roma Fiumicino, gestita da Albastar e Pantelleria assicurata dalla compagnia danese FlyDAT.