Gentile direttore di Tp24,
Com’è noto è in corso di svolgimento avanti al Tribunale Penale di Trapani procedimento nei confronti dei sigg.ri Giovanni Lo Sciuto, Isidoro Calcara ed altri.
In data 10 maggio 2022 è stato pubblicato da TP 24 l’articolo, a firma del sig. Morici, col titolo “caso Lo Sciuto, parentele e false invalidità”, nel quale è stato pubblicato il contenuto estrapolato, ma testuale, delle pagg. 201, 210, 214, 217, 231 e 241 della Informativa redatta dal Comando Carabinieri RONI di Trapani nr. 400/50-2014 di prot. del 24-4-2018, contenuta nel fascicolo del P.M. del proc. pen. suindicato.
La detta pubblicazione, seppur avente ad oggetto conversazioni intercettate (ma tutte da verificare nella loro effettiva consistenza e significatività solo a seguito di un pubblico dibattimento e di confronto tra Accusa e Difesa), è stata deliberatamente fatta mediante utilizzo di una Informativa di polizia giudiziaria che il sig. Egidio Morici non può avere acquisito legittimamente e quindi lecitamente (stante il concorso nella violazione, da parte di terzi, di un paio di articoli del codice penale che tutelano il segreto di ufficio in genere ed il segreto degli atti del processo penale).
Quindi, il sig. Egidio Morici, se non ha avuto il buon senso di non accettare quanto offertogli, avrebbe dovuto avere il buon senso di non divulgarne il contenuto testuale, a meno di commettere, così com’è avvenuto, il reato, perseguibile di ufficio, di cui all’art. 684 c.p. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), per il quale è prevista la pena dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da €.51 a € 258.
Si ripete che, quanto pubblicato dal sig. Egidio Morici nell’articolo indicato in epigrafe non risulta essere un resoconto di quanto fin qui realizzato in un pubblico dibattimento aperto a chiunque, bensì risulta avere contenuto la cui pubblicazione era ed è vietata dalla legge.
Al riguardo:
secondo l’art. 114 c. 1 c.p.p., è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo, di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Dal combinato disposto degli artt. 114 c. 1 e 329 c.p.p., sono atti coperti dal segreto quelli di indagine, contenuti nel fascicolo del P.M., e ciò fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
secondo l’art. 114, commi 2 e 3 c.p.p., è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto … se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale … di quelli (atti) del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. Secondo Cass. Pen. Sez. I sent. N. 41640/2019, tale divieto è stato posto per evitare che il Giudice del dibattimento possa formare il suo convincimento sulla base di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero che egli deve ignorare;
ancora secondo Cass. 41640/2019, “il venir meno dell’obbligo del segreto intraprocessuale (ipotesi di cui all’art. 114 c. 1 c.p.p.), non esclude il divieto di pubblicazione (ipotesi di cui all’art. 114. commi 2 e 3 c.p.p.), atteso che va fatta una distinzione tra atti coperti da segreto e atti non pubblicabili… in altri termini, gli atti di indagine per i quali il segreto investigativo è caduto non divengono per ciò solo liberamente pubblicabili, nei loro confronti opera una serie di divieti che investono, ben inteso, sempre e unicamente la riproduzione testuale ancorché parziale dell’atto e che si caratterizzano per i diversi termini di scadenza costruiti in rapporto alla progressione del diritto”;
secondo l’art. 114, comma 7 c.p.p., è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto, quindi nei casi in cui non ricorrano le ipotesi di cui ai primi 3 commi dell’art. 114 c.p.p..
E con il delicatissimo dibattimento penale riguardante i sigg.ri Lo Sciuto e Calcara, a tutt’oggi in corso, rappresenta danno incalcolabile la circostanza che chiunque – non escludendosi nel novero il Giudice dell’attuale dibattimento – possa avere letto atti di indagine che, secondo i principi fondamentali del processo penale, non avrebbero dovuto essere rivelati a dibattimento di primo grado in corso, apparendo pure allegramente e compiaciutamente violato, da parte del sig. Morici, il principio costituzionale di cui all’art. 27 c. 2 Cost..
In considerazione di quanto fin qui esposto, si chiede:
al sig. Direttore Responsabile di TP 24, che provveda alla pubblicazione INTEGRALE e comunque testuale, con altrettanta evidenza rispetto a quella a firtma drl sig. Morici, del presente scritto;
al sig. Egidio Morici, che provveda a comunicare a questo studio, entro e non oltre giorni due dal ricevimento della presente, l’identità del soggetto da cui ebbe a ricevere l’Informativa indicata in premessa, affinché se ne possa dare comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria, con riserva di valutare – in mancanza di notizie in merito – la rilevanza di una eventuale connivenza illecita con ignoti.
Con riserva – se già non acquisita da parte dell’A.G. – di trasmettere notizia dei fatti all’A.G. medesima.
Castelvetrano, lì 11-05-2022
Cordiali saluti
Avv. Celestino Cardinale
Di fronte a certe lettere restiamo davvero senza parole. Un articolo che estrapola alcuni passaggi di un'ordinanza di più di due anni fa, diventa, agli occhi dell'avvocato, una violazione del segreto d'ufficio, con tanto di "ordine" (in nome di non si capisce quale autorità) di comunicare le "fonti" dell'articolo, violando così uno dei principi sacrosanti del giornalismo, sulla tutela e la riservatezza delle fonti. Ma qua, ripetiamo, non ci sono gole profonde né giochi di prestigio. E' tutto già noto e conosciuto. Ed ancora una volta, assistiamo alla deprecabile reazione di chi, anziché indignarsi per le cose che raccontiamo, se la prende, in modi sempre più fantasiosi, con chi, quelle cose le racconta.
La redazione