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14/05/2022 06:00:00

Scrive ancora l'avvocato Cardinale, sul nostro commento alla sua replica 

Gentile direttore di Tp24,  

Il commento di questa Redazione, indicato in epigrafe, fa capire quanto inutile, insana ed altamente offensiva risulti una resistenza a rilievi non contestati e non contestabili giuridicamente.

 

In primo luogo, la mia non è una “certa” lettera frutto di una “deprecabile reazione” espressa con “modi sempre più fantasiosi”, bensì una denuncia di un comportamento ILLECITO del giornalista e, a questo punto, anche della Direzione responsabile di TP 24 (per violazione dell’art. 684 c.p.), a giustificazione del quale inutilmente si richiama da parte Vs. il diritto di cronaca, visto che di tale diritto non può – come nel caso di specie è stato fatto - ABUSARSI e visto che la distanza temporale, rispetto alla conoscenza da parte Vs. degli atti di indagine nel loro contenuto ad oggi non pubblicabili per legge, NON SCRIMINA il comportamento di TP 24 che, libera di mantenere riservatezza sulle sue FONTI, non può essere altrettanto libera di violare – come ha fatto - la legge.

 

 

A questo punto sarei curioso della reazione degli autori del commento in epigrafe (i componenti della Redazione di TP 24) se gli stessi fossero sottoposti ad un dibattimento penale in concomitanza del quale qualche avventato pubblicista pubblicasse atti del fascicolo del PM che dovrebbero rimanere sconosciuti al Giudice del dibattimento, con potenziale ed irreversibile danno e pregiudizio per la loro sorte.

 

 

Quanto, poi, all’affermazione, nel detto commento, che, con riferimento alla lettera dello scrivente, tutto è già noto e conosciuto, ricordo a TP 24 che, oltre a non risultarmi alcuna modifica normativa che attribuisca a TP 24 il potere di ergersi a giudice penale nei riguardi dei sigg.ri Lo Sciuto e Calcara e per decidere sulla fondatezza o meno delle risultanze investigative raccolte nel corso delle indagini del processo cd Artemisia, appare veramente sfrontata la considerazione di TP 24 in ordine alla inesistenza del principio che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” (art. 27 Cost., evidentemente ignoto agli autori del commento in epigrafe).

 

Castelvetrano, lì 13-05-2022

Cordiali saluti

 

Avv. Celestino Cardinale

 

++++

 

Gentile avvocato,

Noi non cadiamo nella trappola della replica infinita. Quindi, ribadiamo quanto scritto ieri. Per il resto, ci affidiamo al nostro legale, Valerio Vartolo, esperto in diritto dell'informazione, che ci ha rilasciato questa breve nota:

"La questione relativa alla pubblicazione di atti non più segreti (perchè conosciuti o conoscibili dalle parti) è una questione talmente delicata che non può essere affrontata con l'accetta, considerato che sul tema, anche di recente, ha molto dibattuto la Corte Edu, in virtù del ruolo della stampa e in ossequio al principio che la cronaca giudiziaria ed il controllo dell'operato della stessa magistratura sono principi cardine di uno Stato Liberale.
Ad ogni modo, e lungi dall'affrontare meticolosamente un tema che si presta più ad un convegno giuridico che ad una polemica di carattere giornalistico, alcuni punti ritengo debbano essere chiari(ti):
a) nel caso di specie, stando a quanto riferito dal giornalista Egidio Morici si tratterebbe di atti a cui ha fatto riferimento l'ordinanza di custodia cautelare applicata nei confronti di alcuni soggetti, circostanza che risulterebbe dirimente ai sensi della presunta violazione del divieto di pubblicazione;
b) ad ogni modo, non compete a noi avvocati giudicare comportamenti ed eventuali condotte (illecite), dato che ciò spetta ad un Tribunale: per questa ragione mi lascia perplesso la circostanza che si possa ritenere- come scritto - che un reato sia stato commesso e che il Morici abbia partecipato alla commissione del reato: il garantismo, di norma, vale anche nei confronti di chi esercita la professione giornalistica;
c) ancor più perplesso mi lascia la circostanza che si chieda al giornalista di riferire allo studio legale l'identità del soggetto che avrebbe rivelato l'atto (se di atto ancora non pubblicabile si tratta, come detto, è altra questione): tale ordine può essere imposto soltanto da un Tribunale, e ciò perchè posto a tutela esclusiva della "prova del reato": Peraltro, su questo specifico punto, la più avanzata giurisprudenza comunitaria ritiene che il Giornalista possa venir meno ad un suo specifico dovere - disciplinato dal Codice Deontologico della professione giornalistica - oltre che specifico diritto - disciplinato dal codice di procedura penale - soltanto in casi eccezionali, ritenendo che fra questi vi rientrino quasi eslcusivamente casi in cui sia in pericolo la sicurezza pubblica. Dunque, la questione della tutela della Fonte è talmente dirimente ai fini del sacrale rispetto della funzione della Stampa che non può essere certo demandata ai desiderata di noi avvocati."