Nel 2013, il Comune di Santa Ninfa, attraverso l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), avviava un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente, preposto alla funzione di messo notificatore, a seguito delle risultanze di un controllo ispettivo bancario. Al dipendente veniva contestata la sottrazione di posta destinata al Segretario comunale e l’omissione di atti che avrebbe dovuto eseguire nell’esercizio delle sue funzioni. A fronte di questi fatti, l’UPD irrogava al dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, con privazione della retribuzione.
Nel 2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, avendo rilevato la sottrazione di alcuni titoli cambiari da parte dello stesso dipendente, notificava al Comune di Santa Ninfa il decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal GUP del Tribunale di Sciacca. Al dipendente veniva contestato il reato di peculato per essersi impossessato indebitamente della somma di 64mila euro spettante all'istituto bancario.
In seguito a tali accuse, l’UPD avviava un nuovo procedimento disciplinare, contestando al dipendente fatti punibili con il licenziamento senza preavviso. Durante l’audizione davanti all’UPD, il dipendente si dichiarava estraneo alle accuse. L’Ufficio Disciplina decideva così di sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del processo penale.
Conclusosi il procedimento penale nel 2021, l’Ente comunale riattivava il procedimento disciplinare sospeso, e nel 2022 irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso. Il dipendente, ritenendo il licenziamento illegittimo, impugnava la decisione davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, invocando la presunta violazione di diverse norme del D.lgs. 165/2001, Testo Unico del Pubblico Impiego.
A difendere il Comune di Santa Ninfa si costituiva in giudizio l’Avvocato Girolamo Rubino, che evidenziava la piena legittimità del licenziamento e la correttezza dell’intera procedura disciplinare seguita dall’UPD. L’avvocato Rubino sottolineava come il Comune avesse rispettato il principio di immediatezza della contestazione, avendo avuto conoscenza delle condotte illegittime del dipendente solo dopo la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare.
Inoltre, l’avvocato difensore argomentava che la sospensione del procedimento disciplinare era corretta, in quanto legittima e conforme alle normative previste dal D.lgs. 165 del 2001, data la complessità dei fatti penali sottoposti al giudizio dell’Autorità Giudiziaria.
Il Tribunale di Sciacca, condividendo le argomentazioni dell’avvocato Rubino, rigettava il ricorso del dipendente e lo condannava al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Santa Ninfa.
Nonostante la sconfitta in tribunale, il dipendente proponeva opposizione alla sentenza, ma nel gennaio 2024 il Tribunale di Sciacca confermava nuovamente la legittimità del licenziamento e condannava il lavoratore alle spese di giudizio.
Il dipendente, non soddisfatto della decisione, ricorreva alla Corte d'Appello di Palermo, chiedendo la riforma della sentenza. Anche in questo caso, l’Avvocato Girolamo Rubino si costituiva in difesa del Comune, ribadendo l’infondatezza del reclamo e la correttezza del procedimento disciplinare.
Con sentenza del 31 luglio 2024, la Corte d'Appello di Palermo, confermando la legittimità del licenziamento, respingeva il reclamo del dipendente e confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Sciacca. Inoltre, la Corte condannava nuovamente il dipendente al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Santa Ninfa.
Questa vicenda si conclude quindi con la conferma della piena legittimità del licenziamento disposto dal Comune, chiudendo definitivamente una complessa disputa legale che ha coinvolto l'ente comunale per oltre un decennio.