Sindaco e vice Sindaco chiedono in pratica che venga applicato per i trasgressori del codice della strada nei cui confronti sono state elevate multe dai vigili urbani, entro il 2004, l’articolo 15 comma 8 – quinquiesdecies della Legge 102/09 che recita:
“Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei Comu
ni e di contenerne i costi complessivi, nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella”.
Detto provvedimento consentirebbe ai contribuenti di estinguere il debito dovuto all’erario comunale con un consistente sgravio economico e dall’altro, alle casse comunali, di introitare somme maturate diversi anni addietro.