Queste foto ( consultabili on line sul sito della scuola) mostrano l’abbandono incontrollato di rifiuti come la plastica derivante dalla copertura di serre, oli, eternit, carogne di animali, materiale derivante da lavorazioni industriali e artigianali, macchinari , rottami ferrosi, veicoli a motore. Tutte le foto sono state inserite nel sito della scuola www.agrariodamiani.it, già tradotto anche in inglese.
Quella delle discariche abusive a Marsala è una vera e propria piaga. Lo scorso Luglio la Guardia di Finanza scopriì 30 ettari di terreni agricoli trasformati in discariche abusive e un'invaso utilizzato per la raccolta dei liquidi inquinanti.
Più volte è stato scoperto, ad esempio, che vengono scaricati nei terreni agricoli diverse tonnellate di "Sovvallo" (materiale organico, nylon, plastiche varie, materiale legnoso).
L’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) vieta "l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo", e "l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee". Chi non rispetti la norma è punito "con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro", nel caso di rifiuti pericolosi e ingombranti; da 25 a 155 euro, negli altri casi (articolo 255).
L’articolo 256, invece, punisce la discarica abusiva vera e propria, ovvero "l’attività di raccolta, trasporto, recupero , smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione. Si tratta, in questo caso, di un reato penale, punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, nel caso di rifiuti pericolosi; con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, negli altri casi.
La differenza tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva sta, secondo la prevalente giurisprudenza, nel fatto che il primo è assolutamente occasionale, il secondo ripetuto e abituale.
Inoltre, il colpevole dell’abbandono di rifiuti "è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi". Lo stesso obbligo ricade sul proprietario o conduttore dell’area. Il sindaco "dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere" (192). Se il colpevole "non ottempera all’ordinanza, è punito con l’arresto fino a un anno" (art. 255). In questo caso, oppure se il responsabile non viene individuato, il sindaco ordina la rimozione e il ripristino dei luoghi, a spese del Comune. Salvo, successivamente, recuperare dai colpevoli le somme spese, dai colpevoli della violazione.